Nel caso in cui una delle parti abbia motivi di doglianza, può impugnare la sentenza di 1° tramite l’appello presso la  Commissione tributaria regionale; la decisione di quest’ultima è impugnabile con ricorso per Cassazione  (questi 2 mezzi sono i “mezzi ordinari d’impugnazione” assieme alla revocazione ordinaria. Questi posson esser esperiti solo se la sentenza non è passata in giudicato)Sia per le sentenze di 1° che di 2° è ammessa la revocazione (395cpc).  (revocazione straordinaria = “mezzo straordinario”. Possono intervenire in sentenze passate in giudicato, per ottenere l’annullamento del vizio, sia perché sentenze viziate da anomalie nel giudizio di fatto sia perché affette da patologie apprese in un momento successivo dagli interessati). Ex 49 c’è un generale rinvio alla disciplina processuale civilistica.

Appello (52).  Al 1° la “Commissione regionale” è individuata come il giudice funzionalmente competente a conoscere dell’appello proposto avverso le sentenze emesse dalle Commissioni provinciali. Non è applicabile il ricorso immediato per Cassazione  per le sentenze di prime cure (nel cpc si: 360 2°). L’appello a pena di inammissibilità deve contenere: l’indicazione del giudice adito, dell’appellante, delle altre parti nei cui confronti è proposto, gli estremi della sentenza impugnata, esposizione sommaria dei fatti, petitum, causa petendi, sottoscrizione. I termini: “termine breve”: 60 giorni dalla notificazione integrale della sentenza di 1° a cura della parte; “termine lungo”: 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza. Se non si fa in questi tempi, la sentenza passa in giudicato. L’appello si presenta con ricorso (che si presenta di persona ovvero spedito per posta alla controparte). A differenza del ricorso (atto esclusivo del contribuente) l’appello può anche esser proposto dalla controparte. Se il ricorso non è notificato con Ufficio giudiziario, l’appellante deve a pena di inammissibilità depositare copia dell’appello presso l’ufficio di segreteria della Commissione pronunciante la sentenza impugnata. L’Ufficio che voglia notificare l’appello al contribuente si può avvalere anche di messi comunali. Se siamo davanti ad ipotesi di litisconsorzio necessario e l’appello sia stato notificato solo ad alcuni di essi, il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio entro un termine da lui fissato, pena l’inammissibilità dell’impugnazione. In litisconsorzio facoltativo la mancata notificazione ordinata dal giudice non rende inammissibile l’impugnazione, ma sospende il processo fin quando non siano decorsi i termini a carico della parte pretermessa per l’impugnazione che è legittimata a proporre. Dopo la notifica, l’appellante deve costituirsi (a pena di inammissibilità) entro 30 giorni presso la Segreteria della Commissione regionale (depositando appello più documenti). Questa segreteria chiederà a quella della Commissione provinciale il fascicolo contenente anche copia autentica della sentenza di 1°. La parte vittoriosa, ricevuta la notifica dell’appello, può attivamente partecipare al giudizio di 2° depositando atto di controdeduzioni. Sono legittimati ad agire = chi era parte nel giudizio di 1°.  Ha interesse ad impugnare chi è risultato soccombente: la parte ricorrente (se la Commissione non abbia accolto in tutto o in parte le richieste avanzate al giudice di prime cure) e la resistente (nel caso in cui non sia stata condivisa dallo stesso giudice la domanda di rigetto del ricorso).  La soccombenza è allora il vero presupposto. Se c’è soccombenza ripartita, tutte le parti sono legittimate e quindi han interesse ad impugnare. La legge ha stabilito che tutti i gravami verso la stessa sentenza siano esaminati in un solo processo: in questo senso si colloca l’appello incidentale che altro non è che quello presentato dopo l’appello principale. Quindi la parte che si vede notificare l’appello principale, se vuole impugnare la sentenza (sempre che sia soccombente) può farlo entro 60 giorni dalla notificazione suddetta, depositando l’atto presso la Segreteria. L’appello incidentale è tempestivo quando proposto entro i termini previsti per l’appello principale: è autonomo rispetto a quest’ultimo, quindi l’invalidità di uno non travolge l’altro. Appello incidentale tardivo: può esser fatto dalla parte per cui siano scaduti i termini per impugnare o abbia inteso prestare acquiescenza, quando ad essa sia notificato appello principale. In questo caso l’appellato beneficia di una rimessione in termini ad opera dell’appellante, che gli consente di far valere le sue ragioni in un processo iniziato da altri. Il soggetto avrà quindi altri 60 giorni per presentare appello incidentale “tardivo”. Questo segue le sorti di quello principale. Il giudice d’appello è vincolato al principio della domanda (quindi può pronunciare sugli aspetti della controversia ce non siano stati sottoposti al suo esame) e oltre ciò non può riformare la sentenza a danno dell’appellante, in mancanza d’appello incidentale dell’appellato (divieto di “reformatio in pejus”). Il giudizio d’appello è sicuramente devolutivo (il giudice di 2° potrà esercitare gli stessi potere di cognizione e di decisione spettanti al 1° giudice), tuttavia il legislatore ha posto dei limiti all’automatismo dell’effetto devolutivo: ex 56 le questioni/eccezioni non accolte in 1°, se non sono specificatamente riproposte in appello, si intendono rinunciate. L’appellato e l’appellante hanno l’onere di riproporre ogni ragione di difesa o contestazione (proposte in 1°), non accolte o non esaminate, pena la decadenza ex 346. No nuove domande ed eccezioni che siano rilevabili anche d’ufficio (divieto di ius novarum). Contenuto della sentenza: di rito e di merito (in quest’ultimo caso la sentenza emessa da Commissione regionale sostituisce quella impugnata, sia che sia di riforma che di conferma della stessa). Nei casi stabiliti dal 59, la legge dispone la rimessione al giudice di primo grado per assicurare il doppio grado di giudizio (es. in caso di irregolare costituzione del contraddittorio o mancata sottoscrizione della sentenza).

Ricorso per Cassazione  (62). I motivi sono quelli del 360 n.1-5 cpc. Dopo l.69/2009, introdotto altre 2 cause di inammissibilità ex 360bis. L’impugnazione per Cassazione . costituisce tipico rimedio impugnatorio, tendente ad individuare vizi in senso tecnico della sentenza impugnata (non chiedere un nuovo giudizio, genericamente). Il ricorso si propone entro gli stessi termini previsti per l’Appello, con notifica alla controparte e depositato nella cancelleria della Corte entro i successivi 20 giorni. Anche il ricorso in Cassazione . va sottoscritto a pena di inammissibilità ma solo da avvocato patrocinante in Cassazione . o da un rappresentante dell’Avvocatura generale dello Stato. La controparte può presentare controricorso e, se legittimata (cioè in caso di soccombenza parziale reciproca), anche ricorso incidentale. Se il ricorso è fondato, la Cassazione . Cassazione  la sentenza (con rinvio alla Commissione regionale). In caso violazione/falsa applicazione di norme di dir (dopo il novellato 384cpc), la Corte enuncia il principio di diritto cui il giudice dovrà attenersi, in sede di rinvio. Il principio di diritto può esser poi ora reso dalla Corte addirittura “nell’interesse della legge” ed anche quando la sentenza del giudice di merito non è impugnabile ovvero non è stata impugnata nei termini di legge ovvero quando le parti hanno rinunziato al ricorso. Il principio di diritto potrà poi essere enunciato d’ufficio, se il riscorso proposto dalle parti sia stato dichiarato inammissibile, in tutti i casi in cui si ritenga che la questione decisa rivesta particolare importanza (questo considerando la funzione nomifiliaca della corte): in questo caso la pronuncia della Corte non avrà effetto sul provvedimento del giudice di merito, ossia la sentenza non gioverà alle parti in quanto, altrimenti, finirebbero per essere vanificate le regole sulla inammissibilità dei ricorsi per Cassazione .

Revocazione (64-67). Può fondarsi solo sui motivi tassativamente indicati dalla legge al 395cpc (vedi).L’impugnazione è diretta allo stesso organo pronunciante tale decisione. La revocazione ordinaria è quella per i motivi ex n.4 e 5 395cpc (ossia vizi palesi, immediatamente conoscibili dalla parte interessata dalla semplice lettura della sentenza. Termine di proposizione: 60 giorni dalla notifica della sentenza, se manca la notifica, 1 anno dalla pubblicazione). La revocazione straordinaria (64 2°) è proponibile per i motivi n.1,2,3,6 395cpc (ossia vizi occulti non immediatamente rilevabili dalla sentenza stessa. Termine di proposizione: 60 giorni dalla scoperta del vizio). Sentenze revocabili: per opinione comune le sentenze di 1° sono revocabili se è scaduto il termine d’appello e solo per i motivi di revocazione straordinaria; le sentenze di 2° sono soggette a revocazione ordinaria e straordinaria (in quanto per i vizi relativi non può porre rimedio il giudizio di Cassazione). Procedimento: stesso di commissione regionale. Sentenza: impugnabile con i mezzi medesimi esperibili verso sentenza revocata.

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