L’istanza avente ad oggetto la dichiarazione di nullità di un matrimonio che non sia altrimenti estinta, ha fine con la sentenza → pronunzia del giudice con cui si da risposta affermativa o negativa al quesito o ai quesiti posti dalla concordanza del dubbio → can. 1611.

La sentenza è definitiva nel senso che risolve o definisce la controversia principale.

Ove sia affermativa e in primo grado non è suscettibile di andare ad esecuzione, se non sia confermata da una pronunzia conforme in un ulteriore grado di giudizio. Sono tra loro conformi le pronunzie che dichiarano la nullità del matrimonio sulla base di uno stesso motivo.

Salvo il caso eccezionale del giudice unico in primo grado, la sentenza è una pronunzia collegiale.

La sua elaborazione consta di tre fasi: preparazione, discussione, decisione (redazione).

Il Presidente stabilisce la sede, il giorno e l’ora della sessione e ogni giudice prepara per iscritto le sue conclusioni motivate e segrete.

Avviata la discussione i giudici si pronunziano per un rinvio, il quale può essere semplice (non più di una settimana) o volto a consentire un supplemento d’indagine.

Alla fine della discussione, la decisione potrà essere unanime oppure uno dei giudici potrà dissentire. Il giudice minoritario dissenziente può chiedere che le sue conclusione siano trasmesse al Tribunale superiore → can. 1609. Se a dissentire è il Ponente, egli può chiedere di essere esentato.

La redazione deve essere tempestiva, in modo da consentire la consegna di una copia della sentenza alle parti nella forma della notificazione entro un mese → can. 1610.

I mezzi ordinari d’impugnazione sono la querela di nullità e l’appello.

L’appello, nelle cause matrimoniali, è disciplinato diversamente nel caso in cui la prima sentenza sia stata negativa o affermativa.

Per quanto riguarda la sentenza negativa,l’appello è avviato con una comunicazione che la parte danneggiata dalla sentenza dirige al tribunale a quo, manifestando la volontà di appellare al tribunale superiore “ad quod”. Se il tribunale non viene espressamente indicato dalla parte sarà individuato dal can. 1438; se viene espressamente indicato e più di una parte propone appello, la seconda istanza sarà incardinata presso quello più alto in grado.

Se una delle parti propone appello solo per un capo della sentenza, l’altra parte ha tempo di produrre un appello incidentale sugli altri capi non appellati (15 giorni dalla notifica dell’appello principale).

Entro 15 giorni dalla notifica della sentenza è possibile proporre l’appello principale al tribunale a quo; nei successivi 30 giorni, la parte deve proseguire l’appello presso il tribunale ad quod con un’istanza di riforma dell’appellata sentenza, indicandone i motivi e fornendo copia della pronunzia impugnata, a meno che questa non sia già stata trasmessa dal tribunale a quo → can. 1630.

Can. 1683 → può essere ammesso e trattato un nuovo capo di nullità matrimoniale, come se si versasse nel primo grado. Per il resto, la trattazione della causa in seconda istanza segue le regole previste per il primo grado, salva la possibilità di omettere la fase dell’istruttoria e passare direttamente dalla contestazione della lite alla discussione e alla sentenza.

Per pervenire ad una decisione il più possibile ponderata esiste l’istituto della doppia sentenza conforme: il tribunale di prima istanza ha il compito di trasmettere al tribunale d’appello, entro 20 giorni dalla pubblicazione della prima sentenza affermativa, la stessa sentenza e tutti gli altri atti del giudizio in copia. Il tribunale d’appello emana un decreto motivato con cui ratifica la sentenza (→ doppia sentenza conforme) o ammette la trattazione dell’appello.

La sentenza di nullità può considerarsi esecutiva dal momento stesso della notifica del decreto o della seconda sentenza. Va subito notificata all’Ordinario del luogo in cui il matrimonio è stato celebrato, di modo da procedere alle annotazioni nei registri di matrimonio e battesimo.

Le parti riacquistano lo stato libero e possono contrarre un nuovo matrimonio, a meno che non siano impedite da un divieto.

 

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