Pontefice e Vescovo diocesano devono considerarsi Giudici nati.

I Vicari sono nominati dal Vescovo diocesano e devono essere rivestiti del carattere sacerdotale, godere di buona fama, possedere il titolo di dottori o di licenziati in diritto canonico e avere almeno trent’anni.

Sono di nomina vescovile, sulla base della buona fama e della laurea in diritto canonico, gli altri giudici operanti nei vari tribunali non apostolici. Solo i giudici dei tribunali del Vicariato di Roma sono di nomina pontificia.

I giudici di norma sono chierici → can. 1421. Tuttavia ogni Conferenza Episcopale piò consentire la costituzione nell’ufficio di giudici anche di laici, perché siano chiamati a far parte dei collegi giudicanti, uno alla volta e in caso di necessità.

Le cause di nullità matrimoniale vanno sempre giudicate da un collegio di almeno tre giudici. La potestà giurisdizionale esercitata dai giudici ecclesiastici mediante il loro ufficio è ordinaria, quella del Pontefice e del Vescovo diocesano è propria, quella di tutti gli altri giudici è vicaria.

Nell’ambito di un collegio giudicante la funzione di Presidente è svolta dal Vicario giudiziale o da un suo aggiunto. Tra i Giudici, il Presidente assume l’incarico di Ponente o Relatore con il compito di riferire della causa al Collegio e di redigere per iscritto la sentenza.

 

Gli uditori e gli assessori – i periti, notai, interpreti e il promotore di giustizia

Gli uditori sono chiamati ad esercitare un’attività nella raccolta delle prove, con limitati poteri decisori. Il Vescovo può approvare una serie di nomi di persone scelte al di fuori dei giudici per collaborare all’istruzione della causa con i giudici → can. 1428.

L’assessore può essere legato al giudice unico con l’incarico di consulente → can. 1424, 1425.

Nelle cause matrimoniali aventi ad oggetto l’impotenza o il difetto di consenso per infermità di mente, il giudice collabora con uno o più periti d’ufficio.

In generale, il ricorso all’opera del perito è previsto anche per altre cause matrimoniali in cui, per legge o per provvedimento giudiziale, è necessario fare appello alle regole di una scienza specifica per provar un fatto o indagare sulla natura di una cosa.

La funzione decisoria, ovviamente, rimane esclusiva del giudice → can. 1452.

Il giudice non è vincolato dalle conclusioni cui i periti pervengono, dovendo tenere conto di tutte le risultanze istruttorie. In ogni caso il giudice deve esplicitare i motivi della decisione → can. 1579.

L’intervento del notaio e la sua autenticazione sono necessari per la validità di ogni atto e per l’attribuzione della pubblicità (→ opposizione ai terzi) → can. 1437, 1541.

L’interprete è fondamentale quando le persone da interrogare non parlano la stessa lingua del giudice o delle parti, oppure se sono sordomuti. La traduzione non può mai sostituire le dichiarazioni, da redigere nella lingua originale, e dovrà essere allegata a queste → can. 1471.

Il promotore di giustizia v iene nominato dal Vescovo in ogni Diocesi, allo scopo di provvedere all’interesse pubblico. Può essere chierico o laico purché sia laureato o licenziato in diritto canonico e sia dotato di forte senso della giustizia → can. 1435.

È legittimato ad impugnare il matrimonio se la notizia del probabile motivo della nullità è gia divulgata, sempre che non sia possibile convalidare il matrimonio

Anche quando il Promotore di giustizia inizia la causa di nullità, il coniuge interessato può sempre far sua l’azione instaurata dal Promotore → can. 1596.

Infine va ricordato il difensore del vincolo:

È nominato dal Vescovo con l’ufficio di far valere tutto ciò che ragionevolmente può servire a difesa della validità del matrimonio. Nella stessa causa non possono mai coincidere le figure del Difensore del vincolo e del Promotore di giustizia → can. 1436.

Al Difensore del vincolo è riconosciuta la medesima posizione processuale della parti private, quanto al potere di iniziativa ed al diritto di avere udienza presso il giudice→can. 1434. Non può proporre appello avverso ogni sentenza dichiarativa della nullità del matrimonio.

 

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