Territorio e forme associative

Il territorio è elemento costitutivo del comune.

L’art. 133 costituzione afferma che la Regione con propria legge, sentite le popolazioni interessate, istituisce nuovi comuni e può modificare le loro circoscrizioni e le loro circoscrizioni e la loro denominazione.

L’art. 15 t.u.e.l. prevede che salvo i casi di fusione di comuni, non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti. Ciò è stabilito al fine di ridurre l’eccessiva frammentazione territoriale.

La potestà delle regioni di procedere alla fusione di comuni è prevista dai commi 1 e 2 art. 5 TU. Inoltre la legge 56/2014 introduce diverse misure agevolative e organizzative per la fusione, tese a tutelare la specificità dei comuni che si sono fusi. Inoltre, fermo restando quanto previsto dall’art. 15 TU la legge del 2014 prevede un nuovo procedimento di fusione di comuni per incorporazione stabilendo che il comune incorporante mantiene la propria personalità e i propri organi mentre decadono gli organi del comune incorporato.

Lo statuto comunale può a sua volta contemplare l’istituzione di municipi nei territori interessati dal processo di istituzione di nuovi comuni a seguito di fusione decisa dalla regione.

La legge contempla anche le unioni di comuni (art. 32 TU e l. 56/2014). Si tratta di enti locali costituiti da due o più comuni finalizzati all’esercizio associato di funzioni e servizi.

Città metropolitane e comunità montane

L’art. 114 cost. qualifica le città metropolitane come enti autonomi con propri statuti , poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Cost.

La legge 56/2014 ha ridefinito la disciplina delle provincie e il ruolo delle città metropolitane.

In particolare le città metropolitane sono definite enti territoriali di area vasta dotate di specifiche funzioni e finalità istituzionali generali. Sono istituite direttamente dal legislatore statale nel territorio delle provincie di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli e Reggio Calabria.

Dal 1 gennaio 2015 le città metropolitane sono subentrate alle provincie omonime e dalla stessa data il sindaco del comune è diventato sindaco metropolitano.

Esse hanno le stesse funzioni che avevano le provincie.

Gli organi della città metropolitana sono il sindaco, il consiglio metropolitano, la conferenza metropolitana.

Un altro soggetto da ricordare è la comunità montana che poteva definirsi come un ente locale ad appartenenza obbligatoria costituito con provvedimento del presidente della giunta regionale tra i comuni montani e parzialmente montani anche appartenenti a province diverse per la valorizzazione delle zone montane per l’esercizio delle funzioni proprie, di funzioni conferite e per l’esercizio associato di funzioni comunali.

La legge 244/2007 ha previsto però una riduzione delle comunità montane e la legge 191/2009 ha eliminato il finanziamento statale a queste comunità. Si ritiene che ora siano destinate a trasformarsi in Unioni di comuni montani.

 

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