1) Un primo tipo di relazione intersoggettiva è quello sorto dalla strumentalità strutturale e organizzativa di un ente, stabilita dalla legge, nei confronti di un altro ente, che dispone di una serie di poteri di ingerenza, di direttiva, di indirizzo, di vigilanza, di approvazione degli atti fondamentali e di verifica, nei confronti dell’ente subordinato. Es. azienda speciale, ente strumentale del comune.
2) Un secondo tipo di relazione intersoggettiva comprende enti dotati di una posizione di maggiore autonomia, che pur non trovandosi in una posizione di strumentalità organizzativa e strutturale così marcata, svolgono un’attività che si presenta come rilevante per un altro ente pubblico territoriale, in particolare per lo Stato. La dipendenza e la strumentalità hanno dunque natura funzionale, anche se esse comportano l’assoggettamento dell’ente ad una serie di controlli e di condizionamenti dell’attività. In questa tipologia viene ricompressa la S.I.A.E. e gli enti “parastatali”.
3) Sono poi individuabili enti che non si pongono in relazione di strumentalità con lo Stato o con altro ente pubblico.
Nella categoria rientrano gli enti esponenziali di formazioni sociali, gli ordini e i collegi professionali, il Coni e così via.
Il concreto contenuto di queste relazioni varia da caso a caso, dipendendo dal tipo di poteri che lo Stato può esercitare nei confronti dell’ente, per es. i poteri di vigilanza e di direzione.
La vigilanza era tradizionalmente considerata una figura organizzatoria caratterizzata da poteri di ingerenza costituiti in particolare dal controllo di legittimità di un soggetto sugli atti di un altro. Invero il suo contenuto non si esaurisce nel mero controllo estrinsecandosi anche nell’adozione di una serie di atti, quale l’approvazione di bilanci , ecc.
La vigilanza non è dunque una vera e propria relazione organizzativa, bensì un potere strumentale esercitabile anche all’interno di altre relazioni intersoggettive.
La direzione è caratterizzata da una situazione di sovraordinazione tra enti che implica il rispetto, da parte dell’ente sovraordinato, di un ambito di autonomia dell’ente subordinato.
La direzione si estrinseca in una serie di atti, le direttive, che determinano l’indirizzo dell’ente, lasciando allo stesso la possibilità di scegliere le modalità attraverso le quali conseguire gli obiettivi prefissati.
4) Dalle relazioni stabili e continuative occorre tenere distinti i rapporti che di volta in volta possono instaurarsi tra enti, quali l’avvalimento e la sostituzione.
L’ avvalimento era previsto in generale dall’art. 118, ultimo comma Cost., vecchia formulazione, in relazione a regioni e province, comuni ed enti locali, mentre la disciplina risultante dalla riforma operata con la l. cost. 3/01 non ne fa più cenno; esso è, ora, solo previsto dalla legge ordinaria e non comporta trasferimenti di funzioni ed è caratterizzato dall’utilizzo da parte di un ente degli uffici di un altro.
Tali uffici svolgono attività di tipo ausiliario, ad es. preparatoria ed esecutiva, che rimane imputata all’ente titolare della funzione, senza che si determini alcuna deroga all’ordine di competenze, trattandosi di una vicenda interna di tecnica organizzativa.
Un ulteriore rapporto è quello di sostituzione, istituto mediante il quale un soggetto (sostituto) è legittimato a far valere un diritto, un obbligo o un’ attribuzione che rientrano nella sfera di competenza di un altro soggetto (sostituito), operando in nome proprio e sotto la propria responsabilità.
Le modificazioni giuridiche che subiscono diritti, obblighi e attribuzioni incidono direttamente nella sfera del sostituito, in capo al quale si producono gli effetti o le conseguenze dell’attività posta in essere dal sostituto.
L’ordinamento disciplina il potere sostitutivo tra enti nei casi in cui un soggetto non ponga in essere un atto obbligatorio per legge o non eserciti le funzioni amministrative ad esso conferite e la giurisprudenza sottolinea che il legittimo esercizio del potere di sostituzione richiede la previa diffida.
Il potere sostitutivo in caso di inerzia può essere esercitato direttamente da un organo dell’ente sostituito, ovvero da un commissario nominato dall’ente sostituto.
Occorre fare cenno anche alla delega di funzioni amministrative, figura che, secondo quanto disposto dall’art. 118 Cost. vecchia formulazione, ricorreva nei rapporti tra Stato e regioni e tra regioni ed enti locali. La riforma attuata nel 2001, sostituendo l’art. 118 della Costituzione, non fa più cenno a questa figura. É stata invece costituzionalizzato l’istituto del Conferimento di funzioni amministrative ai vari livelli di governo locale sulla base dei “principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza” in un quadro comunque caratterizzato dal fatto che gli enti locali sono “titolari” delle funzioni.
5) Esistono, inoltre, forme associative tra enti, che danno luogo a soggetti distinti quali i consorzi e le federazioni di enti.
Queste ultime (si pensi all’ACI e al CONI) svolgono attività di coordinamento e di indirizzo dell’attività degli enti federati, nonché attività di rappresentanza degli stessi. Esse non si sostituiscono tuttavia mai agli enti federati nello svolgimento di compiti loro propri. Talune federazioni comprendono anche soggetti privati, ed alcuni enti pubblici possono costituire federazioni di diritto privato.( es. Anci, Upi ecc…).
I consorzi costituiscono una struttura stabile volta alla realizzazione di finalità comuni a più soggetti. Essi agiscono nel rispetto di alcuni limiti derivanti dall’esercizio del potere direttivo e di controllo spettante ai consorziati.
I consorzi spesso realizzano o gestiscono opere e servizi di interesse comune agli enti consorziati, i quali restano comunque di regola titolari delle opere o dei servizi .
I tipi di consorzi ora ammissibili ai sensi del T.U. Enti locali (D.lgs. 267/00) sono due: quelli istituiti per la gestione dei servizi pubblici locali e quelli istituiti per l’esercizio di funzioni ( questi ultimi però sono destinati ad essere soppressi dalla l. 191/2009).
Inoltre, gli enti pubblici possono costituire consorzi di diritto privato, anche con la partecipazione di soggetti privati. I consorzi pubblici possono essere classificati in entificati e non entificati, obbligatori e facoltativi, formati solo da enti pubblici ovvero anche da privati.
I consorzi entificati sono enti di tipo associativo. I consorzi sono obbligatori quando un rilevante interesse pubblico ne imponga la necessaria presenza . Alcuni consorzi sono, infine, formati anche o soltanto da soggetti privati, persone fisiche o giuridiche: in tali casi vi possono partecipare pure soggetti pubblici in quanto titolari di diritti patrimoniali.
Nell’ambito delle forme associative tra enti si ricordano le unioni di comuni.