L’organizzazione sindacale può assumere una veste diversa da quella associativa. Anche in tal caso, la sua regolamentazione giuridica dovrà essere reperita nelle forme organizzatorie del diritto privato, in quanto compatibili con il principio fondamentale della libertà sindacale.

Accade infatti che i lavoratori conducano azioni conflittuali anche attraverso delegazioni occasionali che vengono investite di un mandato per organizzare le forme di lotta e per condurre le eventuali trattative. Al termine del conflitto la coalizione esaurisce il suo mandato e si scioglie. In essa mancando l’elemento della stabilità, non può certo ravvisarsi un’associazione, bensì un nucleo organizzativo che può probabilmente inquadrarsi nella figura del comitato di cui agli artt. 39 e ss CC, mentre alla figura del mandato collettivo di cui all’art. 1726 CC può ricondursi il rapporto con i lavoratori. Anche se è assente la fattispecie associativa sindacale, in tali casi ricorre pur sempre una forma di esercizio della libertà di organizzazione sindacale tutelata dall’art. 39 cost. D’altra parte di regola anche la rappresentanza dei lavoratori a livello di azienda non assume la veste associativa.

Forme di questo tipo si riscontrano anche tra i datori di lavoro. Non solo la delegazione temporanea, bensì anche la delegazione con mandato permanente, può costituire una forma organizzatoria di esercizio dell’attività di autotutela.

In conclusione l’organizzazione non coincide con l’associazione: quest’ultima né è una species, anche se la più tipica nonché quella storicamente e socialmente di importanza preminente.

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