Le altre fasi della procedura ad evidenza pubblica, successive alla deliberazione a contrattare e alla scelta del contraente, sono costituite dalla stipulazione, dall’approvazione e dal controllo.

In relazione alla stipulazione si osserva che i contratti della p.a. debbono essere sempre conclusi per scritto, anche se non attengono a beni immobili.

La stipulazione non è necessaria nell’ipotesi in cui vi sia stata l’aggiudicazione che tiene luogo del contratto: essa può comunque seguire a fini riproduttivi ed è comunque obbligatoria, oltre che in ipotesi di trattativa privata, allorché siano necessarie ulteriori precisazioni, ovvero quando essa sia stata prevista nell’avvio di gara o dalla legge. Il vincolo sorge soltanto con la stipula del contratto.

La stipulazione, a seguito della quale sorge tra l’altro l’impegno di spesa, può avvenire con forma pubblica, con forma pubblico –amministrativa, ad opera cioè di un ufficiale rogante dell’amministrazione.

L’esecuzione del contratto così concluso può essere subordinata ad approvazione da parte della competente autorità. Si tratta di una condicio iuris di efficacia del contratto, la quale è estranea rispetto ala fase formativa del contratto in sé considerato: una volta intervenuta, il contratto produce effetti dal momento della stipulazione o dell’aggiudicazione che tiene luogo del contratto stesso.

L’amministrazione si trova in una posizione di preminenza, che dà luogo ad una situazione in cui all’obbligo del privato, scaturente dalla conclusione del contratto, non si contrappone un analogo vincolo per l’amministrazione, la quale anzi dispone di alcuni poteri come quello di approvazione del contratto, il cui esercizio potrebbe impedire l’eseguibilità del contratto stesso. Si parla in dottrina del contratto claudicante, proprio per indicare la supremazia dell’amministrazione nella fase successiva alla espressione del consenso, ma antecedente all’approvazione del contratto già concluso.

Il rifiuto di approvazione del contratto concluso è riconosciuto legittimo dalla giurisprudenza quando sia giustificato dalla presenza di vizi di legittimità presenti nella procedura o dalla inesistenza della copertura finanziaria, ovvero dalla sussistenza di gravi motivi di interesse pubblico. Con riferimento al rifiuto di approvazione del contratto, un parziale riequilibrio a favore del privato è poi costituito dal potere dello stesso di mettere in mora l’autorità amministrativa affinché provveda entro un congruo termine. Talora il capitolato prevede un termine per l’approvazione, decorso il quale il contraente privato può recedere dal contratto stesso.

Successivamente alla conclusione ed al perfezionamento degli eventuali procedimenti di approvazione e di controllo, il contratto è efficace e viene eseguito dai contraenti nel rispetto delle norme civilistiche, fatte salve alcune prescrizioni relative al potere di assistenza, vigilanza e direzione dell’amministrazione, nonché al potere di disporre l’esecuzione d’urgenza ed anche in economia dei contratti di lavoro o somministrazione allorché penda il giudizio. Importanti poteri di autotutela sono riconosciuti in capo all’amministrazione nell’ipotesi di lavori pubblici.

 

Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento