Premesso che, per ciò che concerne l’amministrazione pubblica, titolari di poteri, diritti, obblighi e doveri possono essere soltanto gli enti pubblici (e non gli organi), per potere si intende la capacità astratta di tenere un certo comportamento produttivo di effetti giuridici (quali la costituzione, modificazione o estinzione di situazioni giuridiche), che si concretizza attraverso atti giuridici, i più importanti dei quali sono i provvedimenti.
Una peculiarità concerne la capacità del soggetto pubblico di esercitare determinati poteri a prescindere dalla volontà del privato, producendo unilateralmente una vicenda giuridica relativa alla sua sfera giuridica; ciò, però, ad una condizione, ovvero in presenza di un interesse, affidato alla cura dell’amministrazione, ritenuto dall’ordinamento prevalente rispetto a quello del soggetto privato.
Al contrario, quando la legge attribuisce al titolare la possibilità di realizzare il proprio interesse indipendentemente dalla soddisfazione dell’interesse pubblico curato dall’amministrazione, si è in presenza di un diritto soggettivo, che dunque può essere definito come quella situazione giuridica, spettante al soggetto, cui l’ordinamento accorda protezione piena ed incondizionata.
Potere e diritto sono, quindi, termini inconciliabili: se il privato è titolare di un diritto soggettivo non vi può essere potere amministrativo, così come se c’è potere non vi è diritto; proprio per questo, per il fatto che l’esercizio del potere amministrativo comporta un’incisione della sfera dei privati, il potere amministrativo dev’essere tipico e cioè predeterminato dalla legge in ossequio al principio di legalità, a garanzia delle situazioni dei privati stessi.
Le norme che, attribuendo poteri, riconoscono prevalenti gli interessi pubblici su quelli privati, sono le c.d. norme di relazione, caratterizzate dal fatto di risolvere conflitti intersoggettivi di interessi. In tal modo il potere amministrativo è circoscritto entro limiti ben determinati, con la conseguenza che lo svolgimento dell’attività pubblicistica relativamente ad un interesse del privato al di fuori di tali limiti, costituisce violazione del diritto soggettivo del privato.
Vi sono poi, situazioni giuridiche sfavorevoli riconducibili alla figura del dovere, vincolo giuridico a tenere un dato comportamento positivo (fare) o negativo (non fare), e dell’obbligo, consistente nel vincolo del comportamento del soggetto in vista di uno specifico interesse di chi è il titolare della situazione di vantaggio (come ad es. il diritto di credito, connesso all’obbligazione del debitore).