Abbiamo detto, in precedenza, che laddove c’è diritto non ricorre potere, ma è anche vero che, nel caso di espropriazione, il proprietario del bene subisce un potere dell’amministrazione.

Al fine di superare l’apparente antinomia è utile ricorrere al principio di “relatività” delle situazioni giuridiche soggettive: lo stesso rapporto di un soggetto con un bene può presentarsi a seconda dei casi e dei momenti e perfino a seconda del genere di protezione che il soggetto faccia valere, ora come un diritto soggettivo, ora come un interesse protetto solo in modo riflesso; di conseguenza, il diritto di proprietà si configura come diritto in quanto (e fino al punto in cui) non venga in considerazione un potere dell’amministrazione di disporre dell’interesse del privato.

Dunque, non è possibile parlare di degradazione o affievolimento del diritto, fenomeno che, secondo un orientamento largamente diffuso in dottrina e giurisprudenza, si riferirebbe alla vicenda di un diritto il quale, venendo a configgere con un potere, si trasformerebbe in interesse legittimo.

L’interesse legittimo, infatti, non nasce dalla trasformazione di un diritto, ma è una situazione distinta avente ad oggetto immediato beni diversi rispetto a quelli cui si riferisce il diritto soggettivo; non a caso, poi, nel caso di eliminazione – mediante annullamento – del risultato dell’esercizio del potere, la situazione si atteggia nuovamente a diritto anche nei confronti dell’amministrazione.

Non sussistono, quindi, situazioni intermedie tra diritto soggettivo e interesse legittimo, per cui risulta inconsistente la figura del diritto affievolito ( che ricorrerebbe nell’ipotesi in cui un diritto sorga da un provvedimento, ad es. da una concessione, sicché sarebbe destinato ad essere eliminato con la revoca dell’atto). Essa, infatti, coincide completamente con quella di interesse legittimo.

La dottrina, talvolta, parla di diritto in attesa di espansione per indicare la situazione in cui l’esercizio di un diritto dipenda dal comportamento dell’amministrazione, che consentirebbe, appunto, l’espansione dello stesso.

In realtà, a fronte del potere, il privato è titolare di un interesse legittimo, anche se la posizione “di partenza” si configura come diritto ove considerata indipendentemente dal potere.

Va esclusa dal novero delle situazioni giuridiche la facoltà, che è la possibilità di tenere un certo comportamento materiale: essa costituisce, infatti, una delle forme di estrinsecazione del diritto e non produce modificazioni giuridiche.

Controversa è, infine, l’autonomia concettuale della figura dell’aspettativa, ovvero della situazione in cui versa un soggetto nelle more del completamento della fattispecie costitutiva di una situazione di vantaggio (diritto, potere); essa, infatti, non essendo tutelata in via assoluta, non è un diritto, per cui, se tutelata come interesse legittimo, va qualificata come tale, se, invece, è assolutamente priva di tutela, è irrilevante per il diritto. In alcuni casi, tuttavia, l’ordinamento protegge la possibilità del soggetto privato che parta da una situazione di base che diritto non è, di conseguire un diritto: c.d. chance; la legge, infatti, talvolta accorda la tutela risarcitoria nelle ipotesi di lesione di questa possibilità ad opera di una P.A.

 

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