Il comma 1 dell’art.24 Cost.fa definire l’azione come il potere, attribuito a tutti i soggetti dell’ordinamento, di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi.” tutti” assicura il carattere della generalità dell’azione, che prescinde dall’esistenza della situazione giuridica sostanziale: l’agire in giudizio ha rilevanza alle norme processuali che considerano il profilo oggettivo dell’esercizio dell’azione, staccandolo dalla situazione giuridica sostanziale. Tuttavia l’azione è data per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, per cui si agisce in giudizio per tutelare situazioni giuridiche soggettive sostanziali. È dunque descritta l’azione come diritto autonomo rispetto le situazioni giuridiche soggettive e si intendono far valere in giudizio, ma occorre sempre che si lamenti della lesione di una situazione giuridica sostanziale. I caratteri dell’azione sono:

  • Generalità
  • Autonomia
  • Astrattezza

Le tipologie di azioni che possono essere prospettabili dinnanzi all’autorità giurisdizionale sono essenzialmente 3:

  1. Cognizione
  2. Esecutive (giudizio di ottemperanza)
  3. Cautelari

Ognuna di queste tipologie di azioni ha tutti i suoi perché dal nome stesso:

– l’azione cautelare è un qualcosa che serve prima per cautelare, per cautelarsi;

– l’azione esecutiva è l’azione che serve per fare qualche cosa, per eseguire qualcosa;

– l’azione di cognizione serve per conoscere qualcosa.

Questi sono i 3 macrotipi di azioni che poi si andranno a suddividere al loro interno ulteriormente,in particolare quelle di cognizione dove abbiamo le azioni di mero accertamento,di condanna e le azioni costitutive.

Le azioni esperibili nel processo di cognizione sono:

Azione di mero accertamento

L’azione di accertamento è l’azione con cui la parte chiede al giudice il mero accertamento, cioè semplicemente di accertare il proprio diritto senza che a ciò consegua la condanna, senza che a ciò consegua alcunché: tipica azione di mero accertamento è l’azione di nullità del contratto, perché si dice che se io accerto che il contratto è nullo accerto che il contratto non c’è mai stato, quindi non lo sciolgo, non faccio niente, è un’azione di mero accertamento.

  • Azione dichiarativa finalizzata al mero riconoscimento della sussistenza di un diritto soggettivo, patrimoniale e non, in capo al ricorrente in sede di giurisdizione esclusiva;
  • Poiché l’oggetto deve essere un diritto soggettivo, l’azione non è soggetta a termini di decadenza, salvi i termini di prescrizione del diritto stesso;
  • Tale azione non può essere esperita a tutela di interessi legittimi ed in tutti i casi in cui sia impugnabile un provvedimento amministrativo.

Azione di condanna

Il passaggio successivo è l’azione di condanna: io chiedo il mero accertamento del mio diritto, ma chiedo anche che una volta che il giudice l’ha accertato condanni la controparte a pagare. Questo secondo tipo di azione, si differenzia da quella precedente perché consente la formazione del titolo esecutivo. All’azione di condanna consegue, come effetto primario, la formazione del titolo esecutivo ed il passaggio all’esecuzione forzata.

  • Introdotta dall’art.26 della legge Tar per le controversie inerenti la giurisdizione esclusiva e di merito poteva avere ad oggetto la condanna della p.a. solo ad obbligazioni pecuniarie;
  • La legge imponeva quindi due grossi limiti:
  • l’azione poteva essere esperita SOLO contro la p.a., a cui invece veniva negata la possibilità di chiedere la condanna del privato;
  • la sentenza poteva imporre SOLO il pagamento di una somma di denaro, quando invece a fronte di lesione di diritti soggettivi sarebbe stato necessario prevedere anche forme differenziate di esecuzione (facere, dare).

Azione costitutiva

Il terzo tipo di azioni di cognizione civile sono le azioni costitutive, che sono quelle azioni con cui il giudice con la sua pronuncia modifica una situazione di fatto.

Esempio: c’era un contratto, il giudice lo risolve, lo rescinde, lo annulla, il contratto non c’è più, quindi la sentenza agisce sul mondo dei fatti giuridici cambiando qualche cosa. Il divorzio è una sentenza costitutiva, la separazione è una sentenza costitutiva, anche in campo contrattuale ne troviamo tantissime: la risoluzione, la rescissione, l’annullamento, la creazione di una servitù.

  • Azione generale (sempre ammessa) di tutela successiva per la lesione di un interesse legittimo e finalizzata all’annullamento di un provvedimento amministrativo definitivo o, nel caso di giurisdizione di merito la riforma dello stesso in senso utile per il ricorrente;
  • Presupposto dell’azione è la lesione concreta ed attuale di un interesse legittimo;
  • Oggetto dell’azione deve essere un provvedimento emanato da un’autorità amministrativa.
Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento