Nel giudizio sul silenzio dell’amministrazione (art. 117) viene ammessa una sentenza ordinatoria, che impone all’amministrazione di provvedere in generale in quella certa situazione, senza nulla disporre sull’esito finale del procedimento amministrativo. Se vi è stata una domanda specifica del ricorrente e se sussistono le condizioni, tuttavia, è ammessa una sentenza ordinatorio più specifica, che definisce le modalità concrete secondo cui l’amministrazione deve rinnovare il procedimento e che stabilisce quale debba esserne l’esito. In questo secondo caso il giudizio verte non tanto sul silenzio come tale, quanto sulla pretesa del cittadino ad ottenere un provvedimento favorevole:

  • la sentenza che ordini all’amministrazione di provvede in un certo modo può incidere anche sulla situazione giuridica di soggetti terzi (controinteressati). Il ricorso nei confronti del silenzio, quindi, deve essere notificato non solo all’amministrazione rimasta inerte, ma anche ad uno degli eventuali controinteressati (co. 1);
  • il giudizio sul silenzio si svolge in camera di consiglio, nella quale il giudice si pronuncia con sentenza in forma semplificata, con la quale, in caso di totale o parziale accoglimento, ordina all’amministrazione di provvedere entro un termine di norma non superiore a trenta giorni (co. 2). Nella sentenza, peraltro, il giudice può nominare un commissario ad acta che si sostituisca all’amministrazione se essa continui a rimanere inerte (co. 3). La sentenza di merito è particolarmente orientata all’esecuzione, dal momento che il codice assegna al giudice che ha accolto il ricorso la competenza ad affrontare tutte le questioni relative all’adozione del provvedimento prescritto, comprese quelle concernenti gli atti adottati dal commissario (co. 4);
  • nella vigenza della l. n. 205 del 2000, introduttiva del rito speciale del silenzio, rimase controversa la disciplina della connessione del ricorso sul silenzio con altre azioni. Si verifica tuttora con frequenza che l’amministrazione resistente, dopo al presentazione del ricorso sul silenzio, comunichi un provvedimenti formale di rigetto dell’istanza al cittadino, anche soltanto per prevenire una sentenza sfavorevole del giudice amministrativo. In passato si sosteneva che il giudizio sul silenzio si estinguesse e che nello stesso tempo il cittadino non potesse innestare in quel giudizio l’impugnazione del provvedimento sopravvenuto (rito speciale). Il codice ha invece ammesso che in questi casi il ricorrente può scegliere tra:
    • impugnare l’atto sopravvenuto con un ricorso autonomo;
    • impugnare l’atto sopravvenuto con motivi aggiunti nel medesimo giudizio in corso sul silenzio. In questo caso il giudizio prosegue con il rito ordinario (co. 5);
    • se il silenzio comporta per il cittadino anche un danno patrimoniale, la domanda risarcitoria può essere proposta nello stesso ricorso sul silenzio. In questo caso il giudice può:
      • pronunciarsi secondo le regole del rito ordinario sia sulla domanda concernente il silenzio che su quella concernente il risarcimento dei danni;
      • decidere le due domande in modo distinto, seguendo i rispettivi riti e quindi scindendo il giudizio in due (co. 6).
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