La conversione è istituto che riguarda gli atti nulli: in luogo dell’atto nullo è da considerare esistente un differente atto, perché sussistono tutti i requisiti di questo e risulti che l’agente avrebbe voluto il secondo atto ove fosse stato a conoscenza del mancato venire in essere del primo. Essa opera ex tunc in base al principio della conservazione dei valori giuridici. Si ammette talora in dottrina e in giurisprudenza la possibilità della conversione anche in atti annullabili.
In tali casi si verifica in realtà un fenomeno più complesso, costituito dall’annullamento dell’atto originario e dalla conseguente caducazione dei suoi effetti e dalla sostituzione con altro atto di cui sussistono nel primo tutti i requisiti.
L’inoppugnabilità è la condizione in cui l’atto viene a trovarsi ove siano decorsi i termini per impugnarlo.
L’inoppugnabilità comporta l’inattaccabilità dell’atto, ma la figura opera sul piano giustiziale.
L’acquiescenza è l’accettazione spontanea e volontaria da parte di chi potrebbe impugnarlo, delle conseguenze dell’atto e, quindi, della situazione da esso determinata. Il comportamento acquiescente deve desumersi da fatti univoci, chiari e concordanti; esso presuppone la conoscenza del provvedimento e, pur in presenza di alcune decisioni giurisprudenziali in senso contrario, l’avvenuta sua emanazione. L’acquiescenza non produce effetti erga omnes: essa osta alla proposizione del ricorso amministrativo o giurisdizionale da parte del solo soggetto che l’ha prestata.
Ancora differente è l’istituto della ratifica che ricorre allorché sussista una legittimazione straordinaria di un organo ad emanare a titolo provvisorio e in una situazione d’urgenza un provvedimento che rientra nella competenza di un altro organo, il quale, ratificando, fa proprio quel provvedimento originariamente legittimo. Diversa è la rinnovazione del provvedimento annullato, che consiste nell’emanazione di un nuovo atto, avente dunque effetti ex nunc, con la ripetizione della procedura a partire dall’atto endoprocedimentale viziato.
L’efficacia del provvedimento amministrativo: limiti spaziali e temporali
La produzione degli effetti sul piano dell’ordinamento generale è subordinata alla sussistenza di tutti gli elementi rilevanti per tale produzione.
L’efficacia incontra limiti territoriali: essi corrispondono di norma a quelli di competenza dell’autorità.
L’efficacia del provvedimento può essere subordinata al compimento di determinate operazioni , al verificarsi di alcune circostanze o all’emanazione di ulteriori atti rispetto all’adozione del provvedimento in sé solo a quel punto la fattispecie si completa nel senso che risultano integrate tutte le circostanze che l’ordinamento ha previsto allorché possa prodursi l’effetto sul piano dell’ordinamento generale.
L’atto può essere perfetto ma non efficace, efficace ma annullabile, in quanto, pur ricorrendo tutti i requisiti e gli elementi di efficacia, l’atto o il procedimento che lo precede non è conforme al paradigma normativo.
L’efficacia del provvedimento incontra non solo limiti spaziali, ma anche temporali, nel senso che, pur sussistendo il principio secondo cui gli atti di norma producono effetti al momento in cui sono venuti in essere, non mancano esempi di atti ad efficacia differita o ad efficacia retroattiva.
I primi sono quelli la cui operatività è subordinata al completarsi della fattispecie operativa.
L’efficacia può essere sospesa così come sussistono altre circostanze che del pari condizionano lo spiegarsi dell’efficacia.
L’atto amministrativo è di regola irretroattivo, tuttavia si riconosce l’efficacia di alcuni atti prima del perfezionarsi della fattispecie. Esistono atti, come quelli che incidono sulla fattispecie, retroattivi per natura.
Al di fuori di queste ipotesi, la retroattività , in quanto mira a soddisfare un interesse del singolo, è ammessa solo se l’atto produce effetti favorevoli per il destinatario e non sussistono controinteressati, ovvero se vi è il consenso dell’interessato.
Sempre in tema di limiti temporali dell’efficacia, occorre poi distinguere tra atti ad efficacia istantanea e atti ad efficacia durevole o prolungata.