Corollari del principio (antiformalistico) della strumentalità delle forme rispetto allo scopo sono:

  • la convalidazione oggettiva ex art. 156 co. 3: l’esercizio tempestivo ad opera della controparte del potere cui era funzionale il requisito di forma-contenuto mancante rende irrilevante il vizio;
  • la convalidazione soggettiva exart. 157: qualora il requisito di forma-contenuto sia funzionale all’esercizio di un potere della controparte e non del giudice, l’unico soggetto legittimato a dolersi della mancanza del requisito è la controparte (co. 1). Ai sensi del co. 2, peraltro, la parte nel cui interesse è stabilito un requisito può opporre la nullità dell’atto per mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella prima istanza o difesa successiva all’atto o alla notizia di esso . La disciplina di tale articolo, tuttavia, risulta essere lacunosa dato che nulla dice:
    • riguardo all’ipotesi in cui il requisito mancante sia funzionale all’esercizio di un potere del giudice, caso in cui è da ritenere che la nullità possa essere rilevata di ufficio;
    • riguardo all’ipotesi in cui il requisito mancante abbia impedito alla controparte di avere conoscenza del processo e di conseguenza la parte non si sia costituita in giudizio: in tali casi la soluzione corretta è quella di ritenere che il giudice sia legittimato a rilevare di ufficio la nullità quale organo terzo garante della legittimità del procedimento;
    • il meccanismo della rinnovazione (o rimessione in termini) ex art. 162, secondo cui il giudice quando pronuncia la nullità di un atto deve disporre, quando sia possibile, la rinnovazione dell’atto stesso e degli atti cui la nullità si estende.
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