La sospensione
E’ un arresto temporaneo dello svolgimento del processo, con astensione da qualsiasi attività processuale (ma il giudice può comunque autorizzare quelli urgenti e non ripetibili). SI ha sospensione nei seguenti casi:
- regolamento preventivo di giurisdizione
- regolamento di competenza
- questioni pregiudiziali
- questioni di legittimitĂ costituzionale di leggi
- questioni di interpretazione di leggi comunitarie
- causa pregiudiziale (su capacitĂ e stato delle persone, o per querela di falso)
Cessata la causa di sospensione, le parti devono riassumere la causa entro 6 mesi con semplice presentazione della domanda di fissazione dell’udienza.
L’interruzione
Si tratta di un arresto temporaneo del processo, determinato dalla necessitĂ di assicurare l’effettivitĂ del contraddittorio, a seguito di eventi che hanno menomato l’attiva partecipazione delle parti, dei loro rappresentanti legali o dei loro procuratori. Tali eventi possono riguardare:
-Morte della parte o perdita della capacitĂ di stare in giudizio per interdizione, inabilitazione, fallimento.
-Morte o perdita della capacitĂ del rappresentante, cessazione della rappresentanza
-Morte, radiazione dall’albo o sospensione del procuratore
Non hanno rilievo invece:
-La revoca e la rinuncia alla procura
-La cancellazione volontaria dall’albo del procuratore
Se tali eventi si verificano prima della costituzione delle parti, l’interruzione del giudizio si ha ipso iure, indipendentemente dal provvedimento del giudice, che ha natura solo dichiarativa. Se l’evento interruttivo invece si verifica dopo la costituzione, questo opera solo se il procuratore della parte che abbia perso la capacitĂ lo abbia dichiarato in udienza o notificato alle altre parti.
Il processo, una volta ripreso, non inizia ex novo. Le parti lo devono riassumere entro 6 mesi, pena estinzione.