Decisioni di rito:

  1. dichiarato inammissibile se per legge non poteva essere proposto, o se l’organo si rende conto di non essere il superiore gerarchico dell’organo che ha emesso l’atto – in ogni caso pronuncia di rito.
  2. Se invece rileva una irregolarità sanabile, assegna al ricorrente un termine per provvedere a sanarla, e se questo non provvede, lo dichiara improcedibile (ad esempio se il ricorrente non ha dichiarato correttamente il provvedimento che voleva impugnare, anche se questo si può capire dalla lettura del ricorso. In questo caso non può dichiararlo inammissibile, può solo chiedere di sanare tale vizio).

Improcedibile è diverso da inammissibile: infatti vuol dire che era ammissibile, ma che non può essere processato dato il vizio che lo caratterizza e che non è stato sanato.

Decisioni di merito:

1. decisione di accoglimento: se ritiene il ricorso fondato, e accogliendolo può:

  • annullare l’atto;
  • riformarlo, ossia modificare l’atto nelle parti in cui lo ritiene illegittimo;
  • rimettere l’atto all’autorità che lo ha emanato: ciò si verifica quando il vizio rilevato è causato da un difetto di istruttoria.

2. decisione di rigetto: se ritiene il ricorso infondato. Quindi entra nel merito del ricorso e delle questioni prospettate.

 

3. Nel caso di incompetenza dell’autorità che ha emanato l’atto, si parla di incompetenza che ha un effetto assorbente, con accoglimento senza entrare nel merito.

Si possono avere sentenze di rito o di merito: le prime sono decisioni che incidono sulle questioni pregiudiziali, presupposti dell’azione e sule condizioni dell’azione. Quelle di merito accerteranno se sussistano o meno i vizi dedotti in giudizio.

Le sentenze di rito sono quelle che si arrestano a una pregiudiziale; le sentenze di merito decidono il merito della domanda. Solo sulle sentenze di merito si forma il giudicato, una volta che siano decorsi i termini per l’impugnazione. Il tribunale è tenuto a esaminare ciascun motivo del ricorso: è sufficiente che uno sia fondato perchè il ricorso venga accolto (cd assorbimento degli altri motivi). L’assorbimento limita la portata dell’accertamento, in quanto assorbire è non esaminare.

Nella giurisdizione esclusiva l’atto impugnato può anche mancare: la parte chiede che sia accertato il diritto o condannata l’amministrazione. Il tribunale non giudicherà la fondatezza dei motivi di ricorso, ma la fondatezza della pretesa del ricorrente, e in base a ciò accoglierà o respingerà la domanda.

La sentenza

Il giudice in appello può accogliere l’istanza del ricorrente oppure rigettarla. Rigettare l’istanza significa confermare la sentenza di primo grado. l’accoglimento del ricorso può accompagnarsi o meno al rinvio al giudice di primo grado cioè al TAR. L’annullamento con rinvio è un’eccezione ed è disciplinata dall’art 35 della legge TAR. Le ipotesi sono due:

  1. Difetto di procedura. È una categoria che racchiude diverse ipotesi, la giurisprudenza ritiene che si debba procedere a rinvio tutte quelle volte l’anomalia comporti una lesione del diritto alla difesa.
  2. Vizio di forma. Riguarda le ipotesi in cui la sentenza sia nulla.

Sia nel caso del vizio di forma che del difetto di procedura, la ratio dell’art. 35 è evidente perché si è davanti a casi in cui di un giudizio di primo grado vero e proprio non può parlarsi. A questi due casi va aggiunta l’erronea declaratoria di incompetenza da parte del giudice di primo grado.

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