la sentenza di merito giudica sul rapporto giuridico o sul diritto oggetto della domanda proposta dall’attore. Da tale accertamento conseguiranno peraltro effetti diversi a seconda che la sentenza pronunciata abbia ad oggetto una domanda di mero accertamento di condanna, costitutiva o inibitoria. In particolare:

  • la sentenza di accertamento. Con tale pronuncia viene accertata e dichiarata l’esistenza di un diritto, di un rapporto giuridico o di uno status personale. Solo eccezionalmente oggetto della pronuncia di accertamento potrà essere un fatto giuridico es. sentenza per verificazione della scrittura privata o sulla querela falso. L’effetto della sentenza di accertamento è quello di creare una situazione di certezza legale. La sentenza non innova la situazione giuridica ma rimuove uno stato di incertezza obiettiva e attuale nel rapporto tra le parti dal vanto che il convenuto abbia compiuto di un diritto verso l’attore ovvero dalla contestazione che abbia fatto del diritto della controparte. Secondo il comune orientamento l’accertamento può avere contenuto positivo o negativo. Occorre aggiungere che la sentenza che rigetta la domanda nel merito accertando dunque l’infondatezza della domanda proposta è sempre una sentenza di accertamento negativo.
  • La sentenza di condanna. In tal caso il giudice accerta la lesione di un diritto dell’attore derivante da un inadempimento o da un illecito, il suo conseguente diritto ad una prestazione e ordina alla parte soccombente di adempiere la prestazione così determinata assoggettando la parte stessa, in caso di mancato adempimento alla sanzione esecutiva. La sentenza costituisce titolo esecutivo e rende possibile l’esecuzione forzata a carico della parte soccombente. Ma la sentenza di condanna produce anche altri effetti: è titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale e se in giudicato prolunga il termine per la prescrizione del diritto alla prestazione qualora esso fosse in origine soggetto a prescrizione breve sino ad elevarlo a durata ordinaria di dieci anni. Accanto alla sentenza di condanna piena fondata sull’accertamento di cui si è detto, l’ordinamento ammette anche altre specie di condanne che da essa si differenziano per uno o altro aspetto e precisamente:

a- condanna con riserva di eccezioni, nei casi di eccezione di compensazione avente a oggetto un credito contestato e che ecceda la competenza per valore del giudice adito e per la domanda riconvenzionale che ecceda la competenza del giudice adito e che sia contestata. La condanna con riserva si giustifica per il ben diverso grado di maturità della causa che tale è solo per la domanda fondata su titolo non controverso o facilmente accettabile o su un titolo di particolare forza come la cambiale o l’assegno mentre la controdomanda o l’eccezione è contestata e richiede una lunga istruzione. Naturalmente la condanna è destinata ad essere travolta dall’eventuale accoglimento della eccezione riservata.

b- la condanna in futuro che è una tutela eccezionale in quanto erogata prima che l’inadempimento dedotto si sia verificato ed efficace soltanto dal momento nel quale l’inadempimento si avveri. Essa è ammessa o come tutela speciale di determinati aventi diritto o come tutela giustificata da precedenti inadempimenti e in caso di inadempimento a una o più rate nelle obbligazioni con prestazioni periodiche. Dubbia è l’ammissibilità di questa condanna nel caso che il termine per l’inadempimento debba essere fissato dal giudice

c- sentenza di condanna condizionale, la legittimità di pronunce di tale contenuto è generalmente ammessa quando l’efficacia della condanna è subordinata al verificarsi di determinati eventi futuri e incerti o al sopravvenire di un termine o al preventivo adempimento di una controprestazione in quanto con esse si accerta la esistenza attuale dell’obbligo di eseguire una determinata prestazione e il condizionamento ugualmente attuale di tale obbligo al verificarsi di una circostanza ulteriore ma sempre che ciò non richieda ulteriori accertamenti di merito se non quello se la circostanza si sia o meno verificata. Si ammette anche sotto la denominazione di sentenza condizionale o condizionata una sentenza di accertamento o di condanna su un rapporto soggetto a condizione. E’ invece inammissibile una sentenza dipendente da altra sentenza da emettersi fra le stesse parti o fra parti anche solo parzialmente diverse.

d- meritano di essere menzionate le eccezionali condanne a favore di terzi pronunciate con deroga al principio della domanda per ragioni che possono complessivamente definirsi sociali.

  • la sentenza costitutiva costituisce, modifica o estingue un rapporto giuridico nei soli casi della legge. La preminenza dell’autonomia privata fa sì che gli effetti costitutivi lato sensu si riportino normalmente all’esercizio di poteri di una delle parti o all’accordo delle parti stesse. Le norme che imputano tali effetti a una fattispecie sono dunque eccezionali e non si applicano oltre i casi in esse considerati. Una figura particolare di sentenza costitutiva è quella che attua la cosiddetta esecuzione specifica dell’obbligo d concludere un contratto producendo gli effetti del contratto non concluso. Questa ipotesi integra una fattispecie di sentenza costitutiva non necessaria. Altre volte l’intervento del giudice produce effetti che non potrebbero mai essere posti in essere direttamente tra le parti o ricollegati a un negozio giuridico. Si parla in questa ipotesi di sentenze costitutive necessarie. Di solito la sentenza opera ex nunc. Conviene osservare che assai spesso si verifica un cumulo di un’azione costitutiva con un’azione di condanna da essa dipendente. Ciò rende ancora più rilevante il problema della decorrenza degli effetti.
  • La sentenza inibitoria: sfugge alla classica tripartizione delle sentenze sopra richiamate. Proibisce la continuazione o reiterazione di un comportamento illegittimo e impartisce gli opportuni provvedimenti affinché ne vengano eliminati gli effetti. Es. sentenze a tutela del diritto al nome, all’immagine, alla ditta e all’insegna, di proprietà contro turbative o molestie.. il giudice ordina la cessazione del fatto lesivo o dell’abuso, la cessazione delle turbative, degli impedimenti e delle modestie. Il giudice emana dunque un ordine di non fare che non è suscettibile di esecuzione forzata per mezzo dei tradizionali strumenti offerti dal libro III del codice di rito e parimenti sottratti alla possibilità di esecuzione forzata sono normalmente gli obblighi di eliminazione degli effetti di quel comportamento. Data per certa l’insufficienza dell’ordine di pubblicazione del provvedimento in uno o più giornali di cui almeno uno a diffusione nazionale o comunque pubblicazione della sentenza che il giudice può talora emettere l’alternativa che si presenta al legislatore appare netta: o munire la sentenza per il caso di inottemperanza di una sanzione penale oppure introdurre delle misure coercitive civili, per realizzare la cosiddetta esecuzione per coazione.

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