Alcuni dei principi ricordati in precedenza (es. principio di legalità, principio di proporzionalità) si riferiscono particolarmente all’amministrazione autoritaria, nei confronti della quale giocano una specifica funzione di garanzia:

  • principio di tipicità, secondo il quale spetta ordinariamente alla legge individuare gli atti che possono avere effetti autoritativi, stabilire quali siano questi effetti, prevedere in presenza di quali presupposti possano essere presi, quali organi abbiano la competenza ad emanarli e seguendo quale procedimento.

Tale articolazione del principio, tuttavia, non deve essere intesa in modo troppo schematico, dovendo essere adeguata alle situazioni concrete nelle quali le amministrazioni sono chiamate ad intervenire: l’ordinamento, infatti, ammette esplicitamente l’emanazione, in particolari circostanze, di provvedimenti autoritativi atipici che, pur rispettando i principi generali dell’ordinamento, possono derogare a norme specifiche (es. ordinanze contingibili ed urgenti). Sebbene per certi provvedimenti sia possibile la deroga ad alcuni aspetti del principio di tipicità, tuttavia, deve sempre trattarsi di provvedimenti nominativi (principio di nominatività), ossia previsti;

  • principio di proporzionalità, ossia il criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minor sacrificio degli interessi dei destinatari (l. n. 262 del 2005). Tale principio è articolato nel senso che i provvedimenti autoritativi:
    • debbono essere idonei al raggiungimento del fine cui sono preordinati;
    • debbono essere effettivamente necessari a tal fine;
    • debbono essere essenziali, non dovendo incidere sulle situazioni giuridiche in misura superiore a quella indispensabile in relazione al fine stesso;

Può considerarsi un aspetto della proporzionalità il criterio di semplicità, ossia l’esigenza di evitare non soltanto le restrizioni delle libertà non necessarie ma anche l’imposizione di adempimenti burocratici evitabili. Dato che il criterio della proporzionalità-semplicità era stato scarsamente rispettato in passato, nella LPA sono state dettate una serie di disposizioni aventi l’obiettivo della semplificazione dell’attività amministrativa

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