Il processo amministrativo è configurato come strumento di effettiva tutela: è necessario che produca il risultato sostanziale, che per la parte vittoriosa si traduce nel conseguimento del bene della vita contestato.

È perciò necessario che la parte soccombente si uniformi al dictum del giudice.

Prima tale esigenza non era adeguatamente tutelata, perché il giudice amministrativo, dopo aver annullato il provvedimento amministrativo, rimetteva gli atti all’autorità competente che stabiliva il modo di conformarsi alla decisione. Quindi la PA non garantiva l’esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato. Si è riconosciuta quindi la necessità di dare garanzia di adempimento dell’obbligo di conformazione della PA, attraverso il giudizio di ottemperanza.

Questo, previsto nel 1971(legge istitutiva dei TAR) sia per le sentenze del giudice ordinario che per quelle del giudice amministrativo, è stato esteso nel 2000 anche alle sentenze di primo grado ancora impugnabili e per le ordinanze cautelari.

Si garantisce così l’effettività della tutela giurisdizionale, perché si rendono concrete le statuizioni presenti nella sentenza.

Presupposti:

Esistenza di una sentenza passata in giudicato, del giudice amministrativo o del giudice ordinario La previa proposizione di una diffida a provvedere inoltrata alla PA

Non è invece un presupposto l’inadempimento, in quanto questo è l’oggetto stesso del giudizio.

Come nel processo ordinario, si distingue il giudicato formale da quello sostanziale (2 aspetti della sentenza):

– formale. Presente in tutte le sentenze, anche quelle meramente di rito; deriva dalla definitività della sentenza; quando i mezzi ordinari di impugnazione (appello davanti al consiglio di stato; ricorso in cassazione,solo per motivi di giurisdizione; revocazione ordinaria) sono stati tutti esperiti o quando è scaduto il termine. La mancata proposizione dei mezzi straordinari di impugnazione (revocazione straordinaria; opposizione di terzo manca il dies a quo) non pregiudica il passaggio in giudicato.

–   sostanziale. La cosa giudicata sostanziale è l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato che fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi e i loro aventi causa; tale accertamento è contenuto solo nelle sentenze di merito che definiscono il rapporto tra le parti. Se la sentenza rigetta il ricorso, l’accertamento vincolante per le parti corrisponde al contenuto del provvedimento impugnato. Invece, se il provvedimento è annullato, il potere amministrativo sopravvive all’annullamento, anche se la sentenza che lo dispone (avendo accolto il ricorso) orienta la futura azione dell’amministrazione. La sentenza di annullamento dell’atto amministrativo ha il suo nucleo nell’accertamento della illegittimità del provvedimento impugnato, in relazione a determinati vizi enunciati nel ricorso. A tale tipologia di sentenza si ricollegano tre ordini di effetti:

  • effetto eliminatorio. La sentenza di annullamento comporta l’eliminazione della c.d. realtà giuridica del provvedimento annullato, che determina il venir meno degli effetti prodotti dal provvedimento.
  • effetto ripristinatorio. La sentenza non opera ex tunc essa, pertanto, non solo elimina gli effetti della realtà giuridica attuale il titolo che determinava un certo assetto si interessi, ma impone che quell’assetto di interessi sia eliminato fin dall’origine. Ad esempio l’annullamento del decreto di esproprio obbliga l’Amministrazione a restituire al proprietario espropriato i frutti percepiti dopo l’emanazione del decreto.
  • effetto preclusivo. se il giudice amministrativo ha annullato un provvedimento, è perché la PA ha commesso errori. L’effetto preclusivo è tale da far sì che la PA non possa più commettere gli stessi errori nell’adeguarsi alla sentenza stessa. In questo caso conta molto il vizio rilevato dal giudice e se quest’ultimo ha ritenuto o meno di assorbire i motivi.

Nel caso di vizi procedurali non c’è effetto preclusivo. Effetto inibitorio che fa si che la PA non possa commettere lo stesso errore senza incorrere in un nuovo annullamento dell’atto (se il giudice annulla un provvedimento di destinazione a verde pubblico, la PA non potrà ribadirlo).

–      effetto conformativo. L’accertamento contenuto nella sentenza non può essere disatteso dall’Amministrazione : è necessario che l’accertamento della sentenza vincoli l’Amministrazione anche nella fase successiva, di riesercizio del potere. Nella rinnovazione del procedimento l’Amministrazione non può riprodurre il vizio già accertato nella sentenza : l’accertamento del vizio equivale all’affermazione di una regola che l’amministrazione è tenuta a rispettare quando rieserciti il potere.

 

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