Il passaggio in giudicato di una sentenza del giudice amministrativo si ha quando nei suoi confronti non è più ammessa un’impugnazione ordinaria (appello al Consiglio di Stato, ricorso in Cassazione per motivi di giurisdizione, revocazione nei casi previsti dall’art. 395 nn. 4 e 5 c.p.c.). Nei confronti della sentenza amministrativa passata in giudicato sono proponibili soltanto il ricorso per revocazione nei casi previsti dall’art. 395 nn. 1, 2, 3 e 6 e l’opposizione di terzo. Per valutare quali effetti comporti il passaggio in giudicato della sentenza si distingue tra:

  • giudicato interno: in questo caso la sentenza comporta un vincolo solamente rispetto alle ulteriori fasi di quel giudizio (es. sentenze di rito);
  • giudicato esterno: in questo caso la sentenza comporta un vincolo anche rispetto a giudizi diversi, che possono instaurarsi tra le medesime parti, nei quali assuma rilevanza la medesima questione (es. sentenze di merito).

Mentre le sentenze di rito e quelle di merito vengono rispettivamente ricondotte a tali categorie, appare controversa la collocazione di altri tipi di sentenze:

  • rispetto alle sentenze sulle condizioni dell’azione (es. legittimazione a ricorrere), si ritiene che esse facciano applicazione di regole di diritto sostanziale. La sentenza che dichiarasse inammissibile un ricorso per mancanza di legittimazione a ricorrere, quindi, non avrebbe per oggetto solo un fatto processuale, ma riguarderebbe l’insussistenza della situazione sostanziale dedotta in giudizio;
  • rispetto alle sentenze che dichiarino la cessazione della materia del contendere varrebbero le medesime considerazione. Tale sentenza, in particolare, viene dichiarata dal giudice amministrativo se nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta. Anche in questo caso si sostiene che l’accertamento compiuto dal giudice non riguarderebbe un mero fatto processuale, ma si estenderebbe a profili di ordine diverso.

Per quanto riguarda i limiti soggettivi del giudicato, si ritiene che il giudicato amministrativo di regola valga solo tra le parti, i loro successori e gli aventi causa (art. 2909 c.c.). Qualora si faccia riferimento all’annullamento di un atto amministrativo con contenuto inscindibile (o indivisibile), invece, la giurisprudenza si divide:

  • una parte ritiene che il giudicato valga nei confronti di tutti i soggetti destinatari degli effetti dell’atto annullato (effetti ultra partes o erga omnes del giudicato amministrativo);
  • una parte propone di affrontare i problemi creati dall’annullamento di atti inscindibili attraverso la distinzione generale tra effetti della sentenza e autorità del giudicato: sebbene la sentenza di annullamento di un provvedimento con effetti inscindibili travolga tutte le utilità assegnate dall’atto annullato, coinvolgendo tutti i soggetti che ne siano titolari (effetti della sentenza), il giudicato fa stato solo tra le parti processuali (autorità del giudicato). A coloro che non siano stati parti nel giudizio, quindi, non può essere opposto il giudicato, pur potendo risentire degli effetti dell’annullamento.
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