L’organizzazione di governo delle regioni, delle province e dei comuni è regolata in modo uniforme in sede nazionale (per le regioni, addirittura, dalla Costituzione) secondo il modulo proprio dello Stato centrale. Infatti, vi è un consiglio (regionale, provinciale e comunale) eletto dalle collettività stanziate nel territorio con compiti normativi, di indirizzo e di controllo; una giunta (regionale, provinciale e comunale) con compiti esecutivi e di supporto del capo dell’esecutivo; un presidente (regionale e provinciale) o un sindaco (nei comuni) con compiti di direzione dell’amministrazione e di rappresentanza dell’ente.

Anche i rapporti tra questi tre organi sono disciplinati secondo principi molto simili per ciascuno degli enti autonomi indicati.

La regola, infatti, è che il capo dell’esecutivo venga scelto direttamente dai cittadini (ma gli statuti regionali possono adottare soluzioni diverse). Ad esso, poi, spetta scegliere (e nel caso revocare) i componenti della giunta, denominati assessori, e darne comunicazione al consiglio. Il consiglio, a sua volta, non può influire sulla formazione della giunta, ma determinare con una mozione di sfiducia la cessazione dalla carica della stessa e del capo dell’esecutivo. Altre norme, tuttavia, stabiliscono un legame indissolubile tra il capo dell’esecutivo e il consiglio: qualunque causa che faccia cessare dalla carica il primo (dimissioni, impedimento permanente, morte, ecc.) determina lo scioglimento del secondo; viceversa, qualunque ragione di scioglimento del consiglio comporta la decadenza del capo dell’esecutivo e, ovviamente, della sua giunta.

Il consiglio, infine, è eletto con un sistema di scrutinio maggioritario, temperato con norme dirette a garantire la rappresentanza proporzionale dei vari gruppi politici (ma anche per l’elezione dei consigli gli statuti regionali possono scegliere sistemi differenti da questo).

Ulteriori regole riguardano i rapporti tra gli organi di governo e gli uffici amministrativi. Ad essi si applica il principio generale, già richiamato, della distinzione tra uffici politici e uffici amministrativi (cap. IV, par. 5.1). La specificazione di questo principio, per le regioni, è demandata alle norme statutarie.

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