Come ogni atto di esercizio di un potere, il provvedimento amministrativo è soggetto a una valutazione di validità, il cui parametro è dato dalle norme che attribuiscono il potere e ne disciplinano l’esercizio. Invalido è il provvedimento affetto da un vizio al quale l’ordinamento riconosce rilevanza (cioè da una difformità rispetto al modello delineato da queste norme).

 

Cause ed effetti dell’invalidità

II provvedimento, invece, non è soggetto, in quanto tale, a una valutazione di liceità: l’illiceità, infatti, deriva dalla violazione di norme impositive di doveri e non di norme attributive di poteri. Peraltro, l’emanazione (o la mancata emanazione) di un provvedimento può costituire un illecito e dare luogo a responsabilità civile dell’amministrazione nei confronti del danneggiato, ma ciò non attiene al regime giuridico del provvedimento, quanto a quello della responsabilità.

Le norme definiscono chiaramente il regime del provvedimento invalido, optando per Y annullabilità: ciò si desume, come già osservato, dal fatto che al giudice amministrativo e alla stessa amministrazione è attribuito il potere di annullare il provvedimento invalido (e non di dichiararne la nullità) e al giudice ordinario è attribuito il potere di non applicarlo nel caso concreto (il che implica la sua efficacia al di fuori del caso concreto).

 

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