Limiti alle decisioni discrezionali

Quando si parla di attività amministrativa, ci si riferisce alle decisioni prese dalle amministrazioni e non alle attività materiali da esse svolte. In particolare, ci si occupa della disciplina che concerne gli atti delle amministrazioni soprattutto in quanto espressione di decisioni discrezionali.

I principi e le regole che ci interessano possono essere suddivisi in tre tipi, a seconda che:

  1. limitino l’ambito delle decisioni discrezionali;
  2. determinino le modalità delle decisioni;
  3. impongano la trasparenza

Divieto di ledere gli interessi giuridicamente protetti dei cittadini

Le decisioni discrezionali delle amministrazioni devono necessariamente evitare lesioni agli interessi giuridicamente protetti dei cittadini. Sotto questo profilo, le limitazioni più importanti discendono dal principio civilistico del neminem laedere (art. 2043), secondo il quale è esclusa la liceità delle azioni che arrecano danno alle persone o al loro patrimonio, con dolo o colpa, se non autorizzate dalle legge.

Un’altra limitazione all’ambito delle scelte operabili dalle amministrazione deriva dalla necessità che si rispettato il principio (anche comunitario) del legittimo affidamento, secondo il quale le amministrazioni debbono tenere in conto anche le aspettative che cittadini in buona fede possono legittimamente maturare circa la stabilità degli effetti di precedenti decisioni (es. revoca, annullamento).

Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento