Dobbiamo chiarire i rapporti tra singolo e amministrazione rispetto alla possibilità di esame dei poteri. Osserviamo che vi sono diritti e obblighi attribuiti al singolo sui quali l’amministrazione non ha la possibilità di intervenire con l’uso di poteri.

Così ad esempio nell’ipotesi in cui la legge attribuisce al cittadino il diritto di partecipar come elettore alla designazione dei membri elettivi dell’amministrazione comunale.

In questi casi il diritto soggettivo del singolo non può essere modificato unilateralmente dalla Pubblica Amministrazione, quel diritto ha una non modificabile estensione ed esistenza.

Si dice che il diritto soggettivo del singolo è un diritto perfetto nel senso che esso non può essere sacrificato nell’interesse della Pubblica Amministrazione da un provvedimento di quest’ultima.

Alcune volte però la legge pur riconoscendo dei diritti soggettivi al singolo, si preoccupa dell’eventualità che questi diritti possano essere di ostacolo al soddisfacimento di un interesse pubblico: è allora attribuito alla Pubblica Amministrazione un potere di limitare o di estinguere addirittura il diritto del singolo. Ciò può avvenire rispetto alle posizioni assolute. Così ad esempio il diritto di proprietà del singolo può essere limitato da un provvedimento costitutivo di una servitù di diritto pubblico, ed esso può essere perfino soppresso da un provvedimento di espropriazione.

Questi diritti assoluti del singolo si chiamano diritti condizionati.

Nella maggior parte dei casi però il diritto dei singoli nei confronti della Pubblica Amministrazione è un diritto relativo. In questi casi la Pubblica Amministrazione ha sempre il potere di modificare il diritto del singolo e di estinguerlo. Ciò non vuol dire però che il singolo non sia titolare di un diritto soggettivo: colui al quale viene dato un bene in concessione ha sicuramente un diritto soggettivo, rispetto a quel bene, che può ben far valere anche nei confronti dell’amministrazione concedente.

Ma quel diritto sorge fin da principio in una condizione subordinata rispetto all’interesse pubblico ed è riconosciuto alla Pubblica Amministrazione il potere di comprimerlo o farlo venir meno quando questo interesse lo esiga.

Esso si chiama peraltro diritto affievolito o interesse occasionalmente protetto. Questa locuzione trova la sua origine ideale in ciò che si ritiene che in questi rapporti, nei quali è attribuito alla Pubblica Amministrazione il potere di modificare o estinguere il diritto costituito al singolo, sia fatto posto al solo interesse della Pubblica Amministrazione e che pertanto ad essa sola competa un diritto.

Ma questa idea è errata perché non distingue nella posizione dell’amministrazione il comportamento che consiste nella pretesa del debito e il comportamento che consiste nell’uso del potere di modificare le posizioni del rapporto.

Si noti che si è parlato fin qui di “diritti” ciò non vuol dire altro se non che rispetto ai diritti il fenomeno rilevato è più imponente.

Ma in realtà esso va riferito piuttosto al contenuto delle posizioni giuridiche e perciò può essere rilevato anche rispetto all’obbligo: il che è particolarmente evidente nelle ipotesi di composizione del contenuto di queste posizioni.

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