Le nozioni di base dell’organizzazione. Le figure soggettive

Le figure soggettive: sono configurate come persone giuridiche pubbliche; per il carattere della pubblicitĂ  bisogna far riferimento al suo regime giuridico, cioè al complesso di norme che ne disciplinano l’esistenza e l’attivitĂ  e la inquadrano nel sistema amministrativo. Per organo si intende quella partizione organizzativa della persona giuridica – l’ufficio – che una norma qualifica come idonea ad esprimerne la volontĂ  consentendone l’imputazione dell’atto e degli effetti (sindaco e consiglio comunale); così le persone giuridiche diventano titolari di fattispecie giuridiche. La necessitĂ  dell’imputazione è dovuta a due ragioni: consente di mantenere responsabilitĂ  al vertice di fronte alla varietĂ  e alla complessitĂ  delle forme organizzative; dall’altra, di assicurare la tutela delle posizioni giuridiche soggettive dei privati.

Gli elementi che caratterizzano l’organo sono due:

– il titolare: è la persona fisica della quale l’ente si avvale per manifestare la propria volontĂ : essa deve essere considerata in termini impersonali;

– l’ufficio: è la parte di potestĂ  assegnata dalla legge e delimitata dalla competenza.

 

I tipi e i modelli organizzativi

L’organizzazione pubblica si articola in una pluralitĂ  di modelli e tipi ordinati sempre piĂą secondo il criterio della dispersione per due motivi:

– accanto ai corpi centrali dello stato ve ne sono altri che operano a livello nazionale, periferico e comunitario che hanno una propria personalitĂ  giuridica e che agiscono autonomamente

– in secondo luogo perchĂ© si diffonde sempre piĂą la tendenza a consentire alle pubbliche amministrazioni l’utilizzazione di strumenti propri del diritto privato.

 

Classificazione degli uffici pubblici

– Uffici necessari: costituiti da una norma senza che all’amministrazione sia riconosciuta alcuna potestĂ  in proposito

– Uffici non necessari: sono quelli istituiti autonomamente dall’amministrazione stessa (commissione di studio).

– Uffici monocratici: sono costituti solamente da una persona fisica (questore)

– Uffici collegiali: sono costituiti da una pluralitĂ  (commissione di studio)

– Perfetti e imperfetti: se indispensabile o meno una discussione (commissione giudicatrice) oppure solo esprimere la volontĂ  (collegio elettorale);

– Di ponderazione / reali e di composizione / virtuali: a seconda che debbano raggiungere una decisione o risolvere conflitti e comporre interessi eterogenei

– Rappresentativi e non: a seconda che i titolari siano eletti o designati da gruppi sociali o meno (consiglio comunale)

– Semplici: costituiti da una cellula elementare non scomponibile (capitaneria di porto)

– Complessi: formati da una pluralitĂ  di uffici che agiscono in modo coordinato in relazione a un determinato fine (universitĂ )

– Uffici entificati e meri uffici: a seconda che assumano o meno la personalitĂ  giuridica

– Uffici ordinari e straordinari: a seconda che siano permanenti o temporanei.

– Uffici attivi, consultivi e di controllo: in relazione alla natura dei compiti attribuiti

– Uffici centrali, periferici, locali e misti: ministero, prefettura, provincia, regioni e province autonome.

– Uffici esterni e interni: i primi sono legittimati ad adottare provvedimenti che determinano conseguenze nei confronti di soggetti estranei; i secondi quando svolgono un’attivitĂ  che ha rilievo solo nell’ambito della propria organizzazione.

 

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