A) Ragioni ed evoluzione dei modelli organizzativi. Le strutture amministrative facenti direttamente capo al potere politico si sono formate in Europa dalla metà dell’800. Esso era un modello ripreso dall’unica organizzazione di cui gli stati disponevano: l’esercito. Si crea allora il modello ministeriale organizzato secondo il principio gerarchico, con personale inquadrato per gradi e anche denominazioni militari. In Italia con la l.1483/1853. C’erano pochi ministeri: guerra, marina finanza, giustizia. In Italia il primo ministero tecnico (poste e telegrafo) sarà nel 1889. L’espansione delle funzioni pubbliche e degli interessi da soddisfare ha determinato aumento delle strutture organizzative secondo lo stesso modello ministeriale. Tuttavia quest’ultimo non era idoneo a gestire i servizi che avevano un rilevante carattere economico: si creò allora il cosiddetto “modello dell’azienda autonoma” costruita come struttura priva di personalità giuridica che opera come organo tecnico di ministero o comune. I ministeri e le aziende autonome non hanno però personalità giuridica: ciò le portava a non poter gestire le attività di natura diversa richieste dall’acquisizione nella sfera pubblica di altri interessi. Le prime forme di soggettività riconducibili alla sfera pubblica si affermarono con un lento processo di interazione tra un fenomeno sostanziale (sorto per autonoma iniziativa dei gruppi mutualistici, professionali) e un atto di riconoscimento da parte dello Stato. Si creò quindi l’Istituto nazionale delle assicurazioni: il primo ente pubblico “istituzionale” (esso è più idoneo rispetto al ministero a svolgere attività di gestione di servizi pubblici specie perché svincolato dalle regole della contabilità di stato).

B) La questione della “personalità giuridica”. L’articolazione dell’amministrazione in più figure soggettive ha dato luogo a grandi problematiche. C’era resistenza ad ammettere l’esistenza di più persone giuridiche pubbliche, per una ragione specifica di dir pubblico e anche per un generale contesto culturale che vedeva sfavorevolmente la stessa nozione di persona giuridica. Le concezioni individualistiche comportavano la negazione della soggettività giuridica di organismi diversi dal singolo individuo: in particolare queste concezioni nascevano dalla pandettistica alla base del diritto romano, arrivando quindi fondamentalmente a enfatizzare il carattere fittizio della personalità giuridica, per il quale a fini pratici considerava artificialmente riferibili a un solo soggetto situazioni giuridiche facenti capo a più individui. Le ricostruzioni pluraliste hanno contestato la tesi fittizia, assumendo invece la realtà sostanziale dei gruppi sociali che danno vita al fenomeno. In questo modo lo stato veniva ridimensionato, in quanto era considerato solo come uno dei corpi sociali: quindi si avevano ulteriori forme di soggettività che potevano esser titolari di posizioni giuridiche proprie e distinte da quelle dei singoli membri del gruppo rappresentato. I profili di legittimazione venivano allora ancorati ad un semplice riconoscimento basato sulla preesistenza del fenomeno sostanziale. Con il consolidamento del pluralismo organizzativo, il dibattito dogmatico sulla personalità giuridica ha perso importanza e si tende a ricondurre il problema della personalità giuridica ad una semplice questione di imputazione degli atti giuridici. La personalità infatti non comporta necessariamente un alto grado di autonomia: l’analisi positiva dimostra che vi sono organismi senza personalità giuridiche che hanno più autonomia di altre figure soggettivizzate. In  diritto amministrativo un organismo può esser dotato o meno di personalità giuridiche e in ambo i casi può esser intestatario del rapporto di impiego del personale o usare personale di altro ente(esempio: parte del personale addetto alle scuole dipende dal Comune), può disporre di mezzi finanziari solo in parte propri ecc. Quindi le conseguenze strettamente giuridiche della personalità dei soggetti pubblici sono poche: i beni degli enti pubblici non territoriali sono soggetti alle regole del c.c., gli “enti” pubblici devono (ma anche no) avvalersi dell’Avvocatura dello Stato ecc. Tuttavia tutte le persone giuridiche devono avere: organi per farla funzionare, fattispecie che le si imputano, autonomia più o meno marcata. Tutto ciò è eventuale negli altri organi.

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