Il governo: è organo politico, titolare della funzione di indirizzo politico, organo vertice dell’amministrazione.

Il presidente del Consiglio: dirige politica generale del Governo e ne è responsabile, mantiene l’unità di indirizzo politico e amministrativo, esercita funzioni di impulso, indirizzo, coordinamento. Il Potere del presidente è sovraordinato a quello degli altri Ministri, sebbene non sia una superiorità gerarchica in quanto ogni Ministro è responsabile degli atti del suo ministero. Il Premier nei rapporti con altri organi, istituzioni UE ecc. si avvale della Presidenza; quest’ultima ha anche funzione di coordinamento dell’attività amministrativa del Governo e promozione/verifica dell’innovazione nel settore pubblico e il coordinamento in materia di lavoro pubblico.

L’organizzazione del Governo è disciplinata dalla costituzione da una serie di leggi.

Il Premier ha poi a suo supporto un Segretariato Generale alla presidenza a cui sono accorpati gli uffici di diretta collaborazione del Premier. Altre strutture sono i Comitati interministeriali che esercitano funzioni propriamente amministrative. Sono stati creati per collegare strutturalmente dei settori amministrativi in materie in cui le interferenze fra ministeri sono costanti (ad esempio: CIPE).

Ministeri: sono strutture organizzative destinate a svolgere funzioni statali, che hanno al vertice un Ministro. Il numero e il tipo sono stati dettati da varie leggi: l’ultima l.121/2008. Abbiamo Ministri di funzioni (che esercitano attività prevalentemente in base al modello amministrativo provvedi mentale (ad esempio: Ministero giustizia), si hanno Ministeri di predisposizione di servizi che presiedono apparati di prestazione (ad esempio: Ministero del Lavoro), Ministeri di regolazione di settori (esempio: Ministero dell’Ambiente). A livello organizzativo interno il ministro è coadiuvato da uffici di collaborazione diretta (Gabinetto e Segreteria). Le competenze burocratiche sono organizzate in struttura a titolarità dirigenziale secondo 2 modelli organizzativi: in dipartimenti (strutture di 1° livello con compiti di gestione articolati per grandi blocchi di competenze relativi a materie omogenee. Il Ministro dà l’indirizzo, il capo dipartimento è responsabile dei risultati della struttura) e direzioni generali (strutture di 1° livello per i ministeri che non hanno dipartimenti: esteri, difesa, beni culturali. Le direzioni generali si suddividono in unità organizzative di 2° e 3° livello). È’ però istituito l’ufficio del segretario generale (non presente in tutti i Ministeri): egli opera alle dipendenze dirette del Ministro, con compiti di coordinamento e di elaborazione degli indirizzi, ma non è responsabile della gestione. Abbiamo poi le agenzie ministeriali: esse collaborano al servizio delle amministrazioni pubbliche (anche regionali e locali). Si trovano fuori dal ministero. Alcune hanno personalità giuridica, sono strutture di 1° livello. Esse godono di una maggiore autonomia rispetto ai dipartimenti o alle direzioni. I poteri di indirizzo/vigilanza del ministro sulle agenzie si concretizzano nell’emanazione di direttive in cui si indicano gli obiettivi da raggiungere nonché sulla vigilanza della gestione. Merloni sostiene una tesi che Rossi praticamente condivide, per cui le agenzie anche con personalità giuridica non sono da inquadrare nel fenomeno del pluralismo istituzionale costituito dagli enti pubblici, ma piuttosto appaiono organismi istituzionali il cui grado effettivo di autonomia è connesso alla tecnicità delle funzioni che devono svolgere. Infine alcuni ministeri hanno un’articolazione periferica con uffici decentrati nel territorio.

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