Un ruolo di rilievo alle forme di giustizia alternativa è riservato nell’ambito delle controversie in materia societaria, dove enti pubblici o privati possono costituire organismi (iscritti in un apposito registro tenuto presso il ministero della giustizia) deputati alla conciliazione.

Insieme alla domanda di iscrizione nel registro, l’organismo di conciliazione deve depositare presso il ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura al quale devono essere allegate anche le tabelle delle indennità che spettano agli organi ione. Requisiti essenziali delle procedure conciliative sono la riservatezza del procedimento, la garanzia di imparzialità del conciliatore e la garanzia di una celere conclusione della procedura stessa.

Il conciliatore può su richiesta di entrambe le parti formulare una proposta rispetto alla quale ciascuna delle parti, in caso di fallimento della procedura, dovrà indicare all’interno del verbale di mancata conciliazione, la propria posizione o le condizioni alle quali è disposta conciliare. Anche qui istrumento conciliativo è per certi versi condizioni di procedibilità dell’azione giurisdizionale: è previsto infatti che qualora non sia spedito il tentativo il giudice è su istanza di parte dispone la sospensione del procedimento pendente e fissa un termine per l’avvio del procedimento conciliativo che può variare dai 30 ai 60 giorni.

Se il tentativo non viene avviato o al esito negativo, il processo può comunque essere riassunto. Il legislatore ha poi previsto il divieto di utilizzazione in giudizio delle dichiarazioni rese dalle parti nel corso della conciliazione, ad eccezione del comportamento tenuto dalle parti. Per facilitare la diffusione dei istrumento conciliativo legislatore ha previsti incentivi come l’esenzione degli atti del procedimento dall’imposta di bollo, l’estensione del verbale di conciliazione dall’imposta di registrò, la sua efficacia di titolo esecutivo e efficace interdittiva della prescrizione della domanda di conciliazione.

È prevista poi la possibilità che negli atti costitutivi della società siano inserite delle clausole compromissorie. Gli arbitri sono chiamati a decidere secondo diritto ed il lodo impugnabile nell’ipotesi di nullità ed è soggetta revocazione ed opposizione di terzo.

Per quanto riguarda i patti di famiglia, introdotti nel 2006, questi derogano al divieto civilistico di stipulare patti successori: le controversie che nascono in relazione la disciplina del patto di famiglia sono devolute preliminarmente ad uno degli organismi di conciliazione.

 

Lascia un commento