Spese in economia

Si tratta di una forma di contratto alternativa all’evidenza pubblica, contemplata entro determinati limiti di spesa, che di riflesso colloca in secondo piano il canone dell’imparzialitĂ  dell’azione amministrativa. A fronte di ciò, la specificitĂ  del sistema delle spese in economia è l’alleggerimento del vincolo procedurale: il funzionario autorizzato, in forza di apposito regolamento, sotto la propria responsabilitĂ , provvede direttamente all’acquisto di beni, servizi, materiale e all’assunzione di tecnici ed operai (c.d. amministrazione diretta) ovvero all’appalto con imprenditori legati da un rapporto di fiducia all’ufficio procedente (c.d. cottimo fiduciario). A fini di garanzia, costui è tenuto all’obbligo di rendiconto finale periodico delle somme messe a disposizione dalle amministrazioni di appartenenza e l’attivitĂ  così realizzata è soggetta a controllo successivo di regolaritĂ .

Il sistema di svolgimento delle spese in economia istituzionalizza la pratica della gara ufficiosa sul modello della trattativa privata. Ciò è strettamente legato al fatto che il funzionario incaricato della gestione delle spese assume su di sĂ© l’obbligazione di risultato insita nella complessa vicenda contrattuale, attraverso una trama di rapporti fortemente caratterizzata dall’aspetto fiduciario

Affidamento diretto

L’art. 2, d.lgs. n. 157/1995, è uno dei casi di affidamento diretto. Si prevede che l’appalto possa essere aggiudicato a trattativa privata, senza preliminare pubblicazione di bando di gara, qualora per motivi di natura tecnica, artistica o per ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l’esecuzione dei servizi possa venire affidata unicamente a un particolare prestatore di servizi.

La SocietĂ  Concessionaria servizi informativi pubblici – Consip, societĂ  a totale partecipazione statale, amministra le procedure competitive, a seguito delle quali l’impresa prescelta sottoscrive con il Ministero dell’economia e delle finanze una convenzione-quadro (per le amministrazioni statali).

Con tali convenzioni l’impresa si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantitĂ  massima complessiva stabilita dalla singola convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, per il periodo di efficacia indicato dalla convenzione stessa, ordinativi di fornitura di beni e servizi a rilevanza nazionali deliberati autonomamente dalle amministrazioni.

In pratica, da un lato, alla Consip è affidato il servizio di gestione delle procedure di gara finalizzate a scegliere i contraenti per la stipulazione delle varie convenzioni-quadro per tipo merceologico e, dall’altro, all’imprenditore stipulante viene direttamente affidato il singolo contratto di fornitura da parte dell’amministrazione mediante proprio ordinativo.

Il meccanismo degli appalti in house, rientrante nella tipologia dell’affidamento diretto di contratti, è ritenuto ammissibile ad una duplice condizione. L’appalto viene direttamente aggiudicato ad un soggetto formalmente distinto dall’ente pubblico proponente, purchĂ©:

a) sul soggetto affidatario l’ente eserciti un penetrante potere di controllo, analogo a quello che eserciterebbe se la stessa attivitĂ  fosse svolta direttamente,

b) lo stesso affidatario svolga la parte piĂą importante della propria attivitĂ  a favore dell’ente controllante.

In forza degli art. 113 e 113-bis, d.lgs. n. 267/2000, per la gestione dei servizi pubblici locali gli enti possono provvedere, tra l’altro, mediante affidamento a societĂ  a capitale misto (il cui socio privato sia stato scelto mediante gara) o mediante affidamento in house, per quelli a rilevanza economica. Mentre, per i servizi privi di rilevanza economica possono ricorrere all’affidamento in house ad aziende, istituzioni, societĂ  a capitale interamente pubblico o ad associazioni e fondazioni costituite dagli enti locali. I relativi rapporti sono regolati da contratti di servizio.

 

E-procurement

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 101/2002 dispone che tutte le pubbliche amministrazioni (regioni, province e comuni, peraltro, in forza di decisione autonoma) possono affiancare alle tradizionali procedure contrattuali procedure telematiche di gara (c.d. e-procurement) per la scelta automatizzata del contraente secondo condizioni di paritĂ  dei partecipanti abilitati, per forniture di beni e servizi anche di importo inferiore alla soglia comunitaria.

A ciò si aggiunge la facoltà di attivare procedure di mercato elettronico per gli acquisti di beni e servizi, al di sotto della soglia di rilievo comunitario, direttamente dai cataloghi predisposti dalle imprese abilitate, ovvero sulla base di ulteriori offerte richieste on-line alle imprese stesse. A tal fine deve essere precostituito un ”albo” di soggetti legittimati

 

Lascia un commento