La regolamentazione dei rapporti tra enti non-profit e pubblica amministrazione avviene attraverso la ” convenzione amministrativa”,1 testo concordato tra le parti che contiene la determinazione consensuale di reciproci impegni, assunti mediante la comune sottoscrizione. Un quesito di particolare rilevanza riguarda l’applicabilità alle convenzioni nelle procedure ad evidenza pubblica, previste dalla normativa interna e da quella comunitaria.

Alcuni autori sostengono l’inapplicabilità di tali principi, perché ispirati a logiche imprenditoriali e concorrenziali; pertanto non possono riferirsi all’attività svolta dagli enti non-profit caratterizzata dal divieto della distribuzione degli utili. Altri autori invece operano una differenza tra alcune attività esercitate in regime di convenzionamento, come l’assistenza ai malati, ai portatori di handicap, agli anziani, che prescindono dei prezzi praticati nel mercato, in quanto richiedono una particolare esperienza sul piano umano e professionale.

In tale fattispecie la scelta del soggetto non appare determinabile con i criteri meccanicistici propri del sistema degli appalti (offerta economicamente più vantaggiosa), per cui un’applicazione delle norme sull’evidenza pubblica non appare possibile né idonea. Viceversa per altri tipi di servizi, caratterizzati da una minore componente relazionale (mensa, trasporto, teleassistenza…), potrebbe ipotizzarsi anche l’appalto. Oggi, con il d.l. 65/00, che prevede che i servizi sociali che superino l’importo di € 200.000 siano sottoposti alle norme di evidenza pubblica, alle convenzioni si applicano i due regimi diversi in base al valore dei servizi.

Della questione si è occupata anche la giurisprudenza amministrativa, di cui sono emblematici due casi.

1°caso → Croce Gialla srl: il giudice amministrativo, affermando la legittimità dell’affidamento della società, mediante trattativa privata, sul rinnovo della convenzione, ha giustificato il rinnovo della convenzione prescindendo da un sistema concorrenziale tipico dell’evidenza pubblica.

2° caso → Viene impugnato l’appalto concesso a una ONLUS, sulla base del fatto che non potrebbero accedere a gara pubblica tali enti in concorrenza con entità organizzative di diversa natura. I giudici amministrativi accolgono il ricorso, stabilendo che la gara non poteva prevedere contemporaneamente la partecipazione di associazioni di volontariato e di imprese operanti sul mercato. Infatti, da un lato l’attività di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro (subordinato o autonomo); e dall’altro l’attribuzione del servizio avrebbe potuto essere effettuata tramite la stipulazione di convenzioni con le organizzazioni di volontariato.

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