L’attività di amministrazione è un insieme di atti.

Non si può chiamare atto amministrativo in senso ampio o meglio atto di pubblica amministrazione se non la manifestazione concreta dell’esercizio di un potere di impero o di una facoltà operata da una pubblica amministrazione.

Questa categoria è vastissima, essa comprende sia gli atti che sono esercizio di un potere di impero (provvedimenti di amministrazione) sia gli atti che sono esercizio di facoltà (meri atti di amministrazione).

La categoria dei provvedimenti di amministrazione comprende ogni atto che sia provvedimento, sia esso esercizio di un potere a contenuto materialmente legislativo (regolamenti) o esecutivo (provvedimenti amministrativi) o sanzionatorio (decisioni).

Per poter parlare dell’attività amministrativa come dell’insieme degli atti di cui si compone, occorre distinguere tra tutti quei tipi di atti che non hanno in comune se non la provenienza da una Pubblica Amministrazione e farli oggetto ognuno di studio separato.

Dobbiamo preliminarmente distinguere tra gli atti che sono provvedimenti e i meri atti.

Sono provvedimenti di amministrazione le manifestazioni concrete di un potere di impero poste in essere da parte di una Pubblica Amministrazione.

Il provvedimento è una manifestazione concreta di un potere di impero. Per intendere questa proposizione occorre ricordare che la norma giuridica è composta di una previsione astratta di una determinata eventualità di fatto, e della attribuzione ad un soggetto di un potere idoneo a risolvere la situazione corrispondente a quel fatto eventuale.

Il provvedimento è una manifestazione concreta di un potere di impero. Provvedimento è il risultato della manifestazione volitiva di una Pubblica Amministrazione di rendere attuale un potere di impero astrattamente statuito da una norma in corrispondenza del verificarsi di una determinata situazione di fatto, producendo così una modificazione delle posizioni giuridiche dei soggetti del rapporto.

Si è detto che non tutti gli atti amministrativi sono dei provvedimenti. La PA non sempre ha necessità di costituire, modificare o estinguere delle posizioni giuridiche. Essa può limitarsi ad agire nell’ambito delle posizioni giuridiche già esistenti senza crearne di nuove. Così ad esempio nell’ambito del rapporto di impiego, ossia nell’ambito delle posizioni di diritto e di obbligo dell’amministrazione e dell’impiegato, la prima può emanare delle istruzioni o degli ordini di servizio che non creano nuove posizioni giuridiche ma specificano e sviluppano il contenuto delle posizioni preesistenti.

Questi atti amministrativi sono egualmente il risultato della volizione di una Pubblica Amministrazione; essi tuttavia non sono esercizio di un potere di impero ma semplici facoltà derivanti da posizioni già costituite da un provvedimento amministrativo o da una norma giuridica; essi attuano quindi delle mere specificazioni nel contenuto o modo di essere di quelle posizioni senza che queste siano mutate nella loro essenza.

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