–      Pregiudizialità dell’atto: ovvero subordinazione dell’azione risarcitoria all’azione di annullamento.

–      Con la legge 205/2000, il giudice amministrativo acquisisce anche il potere di risarcimento del danno.

–       Inoltre abbiamo la sentenza 204/2004, con la quale la Corte Costituzionale stabilisce che quando si ha un danno nei confronti dell’interesse legittimo, il giudice competente è il giudice amministrativo, cioè colui che si occupa del risarcimento del danno.

–       La giurisprudenza del giudice amministrativo ha inoltre confermato la posizione assunta dalla Cassazione nel 1999 in merito al giudizio prognostico volto a verificare la spettanza del bene della vita come condizione per la tutela risarcitoria degli interessi legittimi pretensivi.

–       Art. 2 bis della legge 241/1990, stabilisce che il danno da ritardo deve essere risarcito; quindi la pretesa risarcitoria può scaturire non solo da un provvedimento illegittimo, ma anche dal silenzio della pubblica amministrazione.

–      Introduzione dell’istituto dell’errore scusabile, che sussiste quando abbiamo:

o   Incertezza della normativa;

o   Novità della normativa;

o   Non collaborazione del privato;

o   Contrasto giurisprudenziale. Inoltre il giudice amministrativo, oltre a poter condannare l’amministrazione al pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento per equivalente, dispone, per la riparazione del danno, dell’ulteriore strumento della reintegrazione

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