Storicamente si tratta della prima forma di giustizia amministrativa. Con la legge abolitiva del contenzioso amministrativo, alcune funzioni a questo appartenenti erano state “salvate” e affidate alla giurisdizione propria del Consiglio di Stato (qui vera e propria giurisdizione di merito), a differenza della giurisdizione ritenuta del Sovrano dove il Consiglio di Stato partecipava solo come organo consultivo (giurisdizione solo di legittimità). Caratteri -> -Eccezionale:

Ammessa in deroga al principio del solo sindacato di legittimità -Tassativa:

Attuabile solo nei casi previsti dalla legge -Aggiuntiva:

Non esclude, ma si aggiunge alla giurisdizione di legittimità (il giudice amministrativo pronuncia anche sul merito) Al giudice sono demandati maggiori poteri, sia istruttori che decisori (ampliamento della cognizione) -Istruttori:

Tutti i poteri del giudice civile, purché compatibili con il tipo di giudizio

-Decisori:

Il giudice può:

-annullare l’atto per motivi di legittimità

-riformarlo in tutto o in parte

-sostituirlo con un atto da esso stesso formulato

-condannare la PA soccombente al pagamento delle spese di giudizio.

Ad eccezione del giudizio di ottemperanza, oggi la giurisdizione di merito è quasi dimenticata, a favore della giurisdizione di legittimità (forse per il principio “psicologico” della separazione dei poteri?)

È quella forma in cui il giudice amministrativo va a sindacare il merito dell’azione amministrativa se vi sia espressa previsione normativa.

Il caso tipico di giurisdizione di merito è il cosiddetto giudizio di ottemperanza.

Il giudice amministrativo, in sede di giurisdizione di merito, è in grado di sostituirsi alla p.a.; gode dei più ampi poteri decisori: il g.a. si pone al posto della p.a. e decide per es. anziché annullare il provvedimento amministrativo decide di modificarlo; di conseguenza si estenderà anche al massimo la sfera del potere istruttorio.

Vediamo cos’è il giudizio di ottemperanza: questo giudizio interviene dopo un giudicato amministrativo, cioè dopo che sia stata pronunciata la sentenza. Quando una sentenza amministrativa di annullamento viene pronunciata a questa sentenza si ricollegano 3 effetti:

  1. effetto cassatorio ( la sentenza di annullamento elimina il provvedimento amministrativo dal mondo giuridico);
  2. effetto ripristinatorio (la sentenza con effetti ex tunc porta al ripristino della situazione quo antea);
    1. effetto conformativo ( quando il g.a. annulla un provvedimento amministrativo, quindi lo elimina, ripristina la situazione quo ante, l’amministrazione, nella successiva riedizione del provvedimento, dovrà necessariamente conformarsi al giudicato, non può adottare un provvedimento identico).

Con la sentenza 204/2004 e 191/2006, la Corte Costituzionale si è pronunciata sul tema del criterio di riparto della giurisdizione e ha detto: ” il criterio di riparto è quello fondato sulla causa petendi cioè su quella che è la situazione giuridica soggettiva di cui si lamenta la lesione ( se è diritto soggettivo g.o., se è interesse legittimo g.a.)”.

Inoltre ha detto che perché si possa parlare di un’ipotesi di giurisdizione esclusiva si devono considerare due subcriteri:

  1. è necessario che in quella materia che si attribuisce alla giurisdizione esclusiva sussiste il cosiddetto intreccio tra diritto soggettivo ed interesse legittimo;
  2. è necessario che in quegli atti l’amministrazione eserciti potere.
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