Rispetto alla norma giuridica è possibile individuare una duplice devianza: quando la norma impone un dovere (cioè, un obbligo), il comportamento difforme è illecito: si pensi, ad es., al comportamento di chi commette un delitto.

Quando, invece, la norma attribuisce un potere, il comportamento difforme è invalido (o, più precisamente, illegittimo).

Nel primo caso la sanzione colpisce l’ autore dell’ atto (nell’ esempio fatto: la sanzione della pena); nel secondo caso la sanzione giuridica colpisce, viceversa, proprio l’ atto che, a causa della sua difformità, è nullo o annullabile (le due forme fondamentali dell’ invalidità): si pensi, ad es., a chi venda un immobile in forma verbale (atto nullo) o a chi stipula un contratto inducendo la controparte in un errore, senza il quale non avrebbe stipulato (atto annullabile).

Si tratta, ovviamente di concetti differenti: la nullità, infatti, rende l’ atto improduttivo di effetti, mentre l’ annullabilità lo vizia senza, però, privarlo di effetti sino a quando il soggetto legittimato a farla valere non otterrà una pronuncia giudiziale di annullamento.

Detto ciò, è necessario osservare che la devianza nella quale incorre la P.A. è della specie invalidità: infatti, nell’ esercitare il potere che la legge le attribuisce, l’ autorità amministrativa spesso viola qualcuna delle prescrizioni che disciplinano tale esercizio, ponendo così in essere un atto invalido (e, nella maggior parte dei casi, invalido-annullabile).

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