L’ ente pubblico pone un grave problema costituzionale in relazione alla responsabilità ministeriale: infatti, dal momento che gli atti vengono imputati all’ ente pubblico, in quanto munito di personalità giuridica, e non al ministro, ci si domanda come quest’ ultimo possa risponderne davanti al Parlamento, ex art. 95 Cost.

La legge ha risolto il problema istituendo un controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici (L. 14/78); in realtà, occorre specificare che non si tratta di un vero e proprio controllo, quanto piuttosto di un parere preventivo che deve essere richiesto alle commissioni parlamentari delle due Camere, competenti per materia, quando la nomina riguarda il presidente o il vice-presidente di un ente pubblico nazionale (per gli amministratori diversi dal presidente o dal vice-presidente è prevista, invece, una semplice comunicazione alle Camere).

Il presidente ed il vice-presidente sono, poi, nominati con decreto del presidente della Repubblica, emanato su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del ministro competente (l’ amministratore pubblico, in ogni caso, non può essere confermato nella carica più di due volte).

Sull’ operato degli amministratori degli enti pubblici nazionali è previsto il controllo del ministro vigilante (e del Ministro dell’ Economia) sul bilancio, sul conto consuntivo, sulle delibere che adottano il regolamento organico, su quelle che definiscono la consistenza organica e il numero degli addetti; entro 90 gg. i ministri vigilanti approvano le delibere o le restituiscono per un riesame (in questo caso, se i rilievi attengono a vizi di legittimità o alla consistenza degli organici, le delibere non acquistano efficacia; diversamente diventano esecutive se confermate con un nuovo atto).

Il raccordo con il Parlamento, comunque, dovrebbe essere assicurato dalla relazione annua (entro il 31 luglio), che ciascun ministro è tenuto a trasmettere al Parlamento sull’ attività svolta (in tal modo, il ministro finisce per rispondere dell’ attività dell’ ente pubblico davanti al Parlamento).

La Costituzione ha, poi, introdotto un ulteriore elemento di controllo sull’ operato dell’ ente pubblico: ai sensi, infatti, dell’ art. 100 Cost., la Corte dei Conti (in raccordo con il collegio sindacale dell’ ente pubblico) partecipa al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria e riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito. In attuazione del precetto costituzionale (art. 100), l’ art. 3, L. 20/94 attribuisce alla Corte dei Conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio degli enti pubblici, allo scopo di verificare la regolarità della relativa gestione.

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