L’ attuazione delle direttive comunitarie ha portato (a partire dalla metà degli anni ’90) a profonde trasformazioni nell’ assetto dei servizi pubblici italiani (nazionali e locali). A tal fine, si prenderanno in considerazione i settori dell’ energia elettrica, dei trasporti di linea e delle poste.

Energia

Nel 1962 (con L. 1643/62) la produzione, il trasporto e la distribuzione dell’ energia elettrica sono state riservate allo Stato (e il relativo servizio è stato affidato, in regime di monopolio, all’ ENEL, in virtù del principio contenuto nell’ art. 43 Cost.).

In attuazione, però, della direttiva 92/96/CE, il d.lgs. 79/99 ha separato le varie fasi del ciclo, dichiarando libere le attività di produzione, importazione, acquisto e vendita e mantenendo la riserva (allo Stato) soltanto per la trasmissione, il dispacciamento e la distribuzione dell’ energia (sul presupposto che, in queste fasi persiste una sorta di monopolio naturale). La riserva è realizzata a mezzo di concessione, che il Ministro delle Attività produttive rilascia al gestore della rete nazionale (una s.p.a. costituita dall’ ENEL). Il gestore, a sua volta, ha l’ obbligo di connettere alla rete di trasmissione nazionale tutti coloro che ne facciano richiesta (alle condizioni stabilite dall’ Autorità per l’ energia elettrica e il gas, che garantisce l’ imparzialità e la neutralità del servizio, stabilendo, tra l’ altro, anche la tariffa base).

La distribuzione viene articolata per ambiti comunali: in ciascun territorio comunale viene rilasciata un’ unica concessione, il cui titolare (imprese elettriche comunali o rami di azienda dell’ ENEL trasferiti ai comuni) è tenuto a connettere alla propria rete coloro che ne facciano richiesta.

Gli utenti finali sono distinti in due categorie: i clienti idonei (cioè, le imprese industriali) e i piccoli consumatori.

Il quadro esposto ha, tuttavia, subìto delle modifiche a seguito della riforma costituzionale del 2001, la quale, con un’ improvvida previsione, ha attribuito alla competenza delle regioni la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell’ energia (il Parlamento, però, ha posto riparo al problema con L. 239/04).

Trasporti di linea

Le Ferrovie in Italia (come negli altri paesi europei) sono state gestite dallo Stato in forma monopolistica dalla fine del XIX sec.; con il passare del tempo, tuttavia, la crescente concorrenza delle altre forme di trasporto e l’ obsolescenza delle infrastrutture e del materiale (legata alla stessa gestione monopolistica) hanno generato paurosi deficit che, nei singoli paesi, sono stati colmati con gli aiuti di Stato (aiuti che, in materia di trasporti, sono consentiti dal Trattato).

La direttiva 91/440/CE ha, però, introdotto una nuova regola, vale a dire: la separazione tra la gestione dell’ infrastruttura (che è stata mantenuta in regime di monopolio) e la gestione del servizio di trasporto ferroviario (che è stata, invece, liberalizzata, ossia aperta ad una pluralità di imprese).

Occorre specificare, in ogni caso, che la separazione tra l’ attività di gestione dell’ infrastruttura e quella di trasporto ferroviario è stata attuata in Italia già nel 1988 (D.P.R. 277/88) attraverso la costituzione di imprese separate per la gestione della rete, da un lato, e l’ esercizio dell’ attività di trasporto, dall’ altro. Con un successivo decreto ministeriale, la gestione dell’ infrastruttura è stata rilasciata a FS (Ferrovie dello Stato) per la durata di 60 anni; il gruppo FS si è, poi, scisso in una s.p.a. RFI (Rete ferroviaria italiana) e in una s.p.a. Trenitalia (quest’ ultima è destinata a concorrere con le altre imprese ferroviarie che abbiano ottenuto la licenza dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti).

c) Poste

Nel nostro paese il servizio postale (raccolta, trasporto e distribuzione della corrispondenza) è stato esercitato in regime di monopolio dello Stato (dal 1973), che lo ha gestito a mezzo dell’ apposita azienda di Stato. Questo assetto è stato, però, modificato con il d.lgs. 261/99 (in attuazione della direttiva 96/97/CE); in virtù di tale modifica, nell’ ambito del servizio, viene oggi distinto il servizio universale dai servizi che esulano da questo: il servizio universale comprende la raccolta, il trasporto e lo smistamento di invii postali fino a 2 kg.; la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione di invii postali fino a 20 kg.; i servizi relativi agli invii raccomandati e agli invii assicurati.

Il servizio universale deve essere continuo (cioè, per tutta la durata dell’ anno), diffuso in tutti i punti del territorio nazionale e accessibile a tutti.

Dal punto di vista dei soggetti abbiamo, da un lato, un fornitore del servizio universale (Poste s.p.a., nata dalla vecchia Azienda delle Poste), affiancato da titolari di licenza individuale; e, dall’ altro, determinate imprese che, sulla base di un’ autorizzazione rilasciata dal Ministro delle Comunicazioni, offrono al pubblico servizi non rientranti nel servizio universale (cd. servizi a valore aggiunto).

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