Una discreta parte degli interventi legislativi sopracitati nasce dalla necessità di dare attuazione alle direttive comunitarie in materia. A tale proposito, occorre sottolineare che il Trattato di Roma del 1957 (modificato a Maastricht nel 1992), accanto alla libera circolazione delle merci, dispone la libera circolazione delle persone nell’ambito della Comunità (UE), e sotto questo secondo profilo sancisce il diritto di stabilimento, ossia il diritto dei cittadini di uno stato membro di stabilirsi nel territorio di un altro stato membro per esercitare la loro attività, ivi compresa quella societaria. Per rendere effettivo tale diritto, in particolare, si propone di eliminare le restrizioni all’attività degli stranieri previste nei singoli stati membri.

Per evitare che la diversità delle disciplina in materia di società possa costituire una remora al diritto di stabilimento, agli organi comunitari viene attribuito il potere di coordinare nella necessaria misura le garanzie richieste per proteggere gli interessi tanto dei soci come dei terzi (art. 44). A tale potere di coordinamento, in particolare, si ricollegano diverse direttive:

  • la n. 151 del 1968, relativa ai poteri degli amministratori di società.
  • la n. 91 del 1976, relativa alla costituzione delle società per azioni.
  • la n. 855 del 1978, relativa alle fusioni di società per azioni.
  • la n. 891 del 1982, relativa alle scissioni di società per azioni.
  • la n. 667 del 1989, relativa alle s.r.l. con un unico socio.

Indipendentemente da queste direttive, comunque, si è a lungo discusso sulla possibile creazione di una società europea che costituisse un modello unitario di società per azioni nell’ambito dell’Unione.

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