All’estremo opposto di quello della gerarchia si pongono i modelli dell’indipendenza e dell’autonomia amministrative. A tale modello si ricorre quando si è in presenza di alcuni indirizzi politici basilari, spesso reperibili direttamente nella Costituzione, ai quali si vuole dare attuazione con un’attività:

  • che richiede ordinariamente conoscenze ed uso di tecniche di alto livello;
  • che deve essere di per sé il più possibile politicamente neutra.

Un esempio al riguardo è dato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, un organo indipendente, tecnico ed apolitico creato per dare attuazione al disposto dell’art. 41, in relazione alla libertà di iniziativa economica.

Quanto all’autonomia amministrativa, l’accezione nella quale è qui usato il termine non va confusa con quella nella quale lo stesso termine è usato con riferimento a rapporti tra pubblici poteri. La posizione di autonomia degli enti locali (artt. 5 e 114 Cost.), infatti, non si riferisce ai rapporti amministrativi, i quali, al contrario, sono in una posizione di strumentalità nei confronti dei propri apparati politici di riferimento.

L’autonomia in esame ha alla base presupposti ed esigenze diversi. Anche in questo caso si hanno attività attuative di scelte politiche di fondo, senza intermediazione di direttive politiche degli organi di governo, tuttavia, l’attività è svolta non da apparati burocratici ma da organismi costituiti da comunità i cui componenti svolgono un’attività personale connotata da una particolare specificità tecnica e dall’esigenza di libertà del suo esercizio. Per realizzare tale libertà, a queste comunità è attribuito il potere di stabilire, almeno in parte, le forme degli apparati organizzativi della comunità cui appartengono (autonomia organizzativa) e di nominare i titolari degli organi (autogoverno).

Un esempio al riguardo è dato dalle Università, attraverso le quali si cura l’interesse pubblico di livello costituzionale allo svolgimento della ricerca scientifica ed alla realizzazione del diritto dei capaci e meritevoli di raggiungere i gradi più alti degli studi (art. 34 co. 3 Cost.)

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