Il loro modello è innovativo rispetto a quello delle amministrazioni pubbliche tradizionali, costituendo la risposta organizzativa alle nuove esigenze nate con lo sviluppo delle tecniche e col processo di privatizzazione. I tratti caratteristici delle autorità indipendenti sono separazione rispetto agli apparati di governo e elevato grado di tecnicità delle funzioni. Nel nostro ordinamento la proliferazione delle autorità è parallela a un processo di riduzione della gestione pubblica dei servizi; negli USA invece l’espansione delle autorità, cm articolazioni amministrative collegate al congresso, si è verificata parallelamente all’espansione dei compiti di intervento dello stato nell’economia.

A livello UE non esistono figure simili alle autorità, eccezion fatta per la BCE, mentre le agenzie europee sono più vicine agli enti pubblici nei sistemi nazionali. Non esiste un modello unitario delle autorità indipendenti italiane, ma tante differenti figure condividenti solo alcuni caratteri comuni. Le prime autorità nate sono enti pubblici (con personalità giuridica) con forte autonomia/indipendenza: ad esempio Banca d’Italia (oggi 6 anni durata del Governatore, condivide poteri col Direttorio. Il Governatore ha funzioni pubbliche di vigilanza sulle aziende di credito e sugli scambi valutari), CONSOB (controlla società quotate in borsa), ISVAP (il presidente è anche direttore generale. La struttura è collegiale). Gli ultimi 2 sono nominati dal Governo.

Altri tipi di autorità raggruppabili secondo 2 tipologie: autorità di garanzia (esse hanno come modello l’Antitrust, dal cui modello si è creata la Commissione di garanzia per lo sciopero nei servizi pubblici essenziali e il Garante per la privacy. I membri sono nominati dal Parlamento. e non c’è collegamento funzionale/organizzativo col Governo, salvo per i compiti di tipo consultivo) e autorità di regolazione dei servizi pubblici (ad esempio: Autorità di garanzia per le telecomunicazioni. Create per adempiere ordini UE, a seguito delle direttive che imponevano necessità di liberalizzazione e privatizzazione per vari servizi. Sono dotate di potere amministrativo anche di carattere normativo, che vanno dal potere tariffario a potere con finalità ordinatorie e di controllo comprendendo ad esempio l’adozione di concessioni).

Autorità affini alle autorità amministrative indipendenti: ad esempio l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici: essa vigila sull’attuazione dell’efficienza, trasparenza e correttezza delle procedure nel settore, disponendo di poteri sanzionatori; Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche(CIVIT): organo collegiale di 5 membri, il quale appare in stretto contatto con gli apparati del Governo, sebbene gli è riconosciuta una posizione di indipendenza di giudizio e valutazione.

Analizzando le varie autorità si può dire allora che: la personalità giuridica non è elemento essenziale, l’autonomia varia secondo gradizioni di intensità differenti nelle varie leggi istitutive (ad esempio: Consob soggetta a verifica di legittimità da parte del Premier, il funzionamento del Garante Privacy è regolato con dpr previa deliberazione del Governo), i meccanismi di nomina dei componenti sono disomogenei;  le autorità che regolano il settore hanno poteri amministrativi, per quelle di garanzia non sono presenti (tranne Garante Privacy); le diverse funzioni incidono sulla tipologia degli atti adottati (autorità di garanzia possono emanare atti che non implichino l’assunzione di decisioni frutto di ponderazione di interessi, le autorità di regolazione sono più vicine alle amministrazioni pubbliche in quanto possono bilanciare interessi di diversa natura, anche adottando misure discrezionali).

Tuttavia i profili comuni delle autorità hanno condotto a fondare la categoria giuridica di amministrazioni indipendenti (perchè le autorità sono sottoposte al potere di indirizzo politico-amministrativo del Governo salvo gli indirizzi generali che esso può dettare). Una parte della dottrina ha parlato allora di “amministrazioni neutrali” collocate in posizione di terzietà, diverse rispetto alle amministrazioni pubbliche, che perseguono fini di cui sono portatrici. Questa posizione di “neutralità” può derivare dal fatto che sussistono settori della realtà economico-sociale il cui funzionamento ottimale richiede istituzioni non influenzabili dalla politica o perchè la configurazione degli interessi garantisce un automatismo naturale. Ultima questione: per le controversie relative agli atti dell’autorità opera il giudice amministrativo, che effettua un controllo di legittimità e di ragionevolezza delle scelte, ma non può riformulare il giudizio tecnico.

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