Lo strumento del silenzio assenso fra amministrazione e privato, regolato dall’art.20 della legge 241/1990, consente agli amministrati di avere dalla propria parte il decorso del tempo, nel senso che l’inerzia della pubblica amministrazione è da intendersi come accoglimento dell’istanza.

La legge, precisamente, dispone che nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi, il silenzio dell’amministrazione decidente equivale a provvedimento della domanda. Quindi, se l’amministrazione non comunica all’istante il provvedimento negativo (nei termini di conclusione del procedimento) o non indice (entro trenta giorni) una conferenza di servizi, l’istanza è da considerarsi accolta.

Il silenzio assenso è applicabile all’intero insieme dei procedimenti, compresi quelli di tipo autorizzatorio in cui l’amministrazione può esercitare un potere discrezionale.

A differenza della disciplina della SCIA, di cui parleremo, l’amministrazione può assumere decisioni in via di autotutela, adottando provvedimenti di secondo grado come revoca o annullamento d’ufficio.

 

Casi di esclusione del silenzio assenso:

  • atti e procedimenti riguardanti patrimonio culturale, paesaggistico, ambientale
  • atti riguardanti difesa nazionale, pubblica sicurezza, salute, immigrazione
  • casi in cui la normativa comunitaria impone l’adozione di provvedimenti non taciti
  • casi in cui la legge qualifica espressamente il silenzio come rigetto dell’istanza
  • atti e procedimenti appositamente indicati in decreti del Presidente del Consiglio

 

Forma di semplificazione assai diversa è il silenzio assenso fra amministrazioni pubbliche, o fra amministrazioni e gestori di beni e servizi pubblici (art.17 bis legge 241/1990).

Ove sia prevista l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta, si dispone che le amministrazioni o i gestori comunichino entro trenta giorni il proprio assenso. Scaduto il termine senza che sia stato comunicato l’assenso, il concerto, il nulla osta, l’atto, si intende acquisito.

 

Vi sono due questioni da dirimere:

-Applicabilità del silenzio assenso fra amministrazione nei casi di procedimenti su istanza di parte

-Rapporto tra silenzio assenso fra amministrazioni, e conferenza di servizi (dal momento che anche nella conferenza vi possono essere casi in cui occorre l’acquisizione di atti di consenso).

A) Il Consiglio di Stato ha negato che il silenzio assenso fra amministrazioni pubbliche possa applicarsi ai procedimenti su istanza di parte, perché l’assenso verrebbe chiesto dall’amministrazione competente a decidere ma nell’interesse del privato.

B) Il Consiglio di Stato ha specificato che il silenzio assenso fra amministrazioni pubbliche potrebbe operare anche nel caso in cui debbano essere acquisiti più assensi da diverse amministrazioni, evitando quini la conferenza di servizi. Quest’ultima andrebbe indetta solo nei casi in cui il silenzio assenso non si è formato a causa del dissenso espresso di una delle amministrazioni interpellabili, dissenso superabile quindi solo in sede di conferenza.

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