Art 20. Silenzio assenso nei procedimenti amministrativi

1° comma. Fatta salva l’applicazione dell’articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti   amministrativi   il   silenzio   dell’amministrazione   competente   equivale   a   provvedimento   di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all’interessato, nel termine di cui all’articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.

2° comma. L’amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei contro interessati.

3° comma.  Nei   casi   in   cui   il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento   della domanda, l’amministrazione competente può assumere determinazioni in vìa di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies.

4° comma. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l’ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l’immigrazione, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l’adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell’amministrazione come rigetto dell’istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.

L’art. 20 dispone che la regola del silenzio assenso vale per tutti i procedimenti ad iniziativa di parte ad eccezione delle ipotesi direttamente individuate dalla legge (difesa nazionale, ambiente, ecc.) dove sono coinvolti interessi di maggior peso, nonché altre ipotesi previste da appositi decreti della Presidenza del Consiglio dei ministri. L’art. 20 deve essere sempre letto in combinazione con l’art. 2, secondo il quale ogni procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso, solo che in questo caso il legislatore non qualifica l’inerzia dell ‘amministrazione come un inadempimento, ma come un vero e proprio provvedimento amministrativo tacito (silenzio significativo).  L’art. 20 prevede che il termine per la formazione del silenzio resti sospeso nei casi previsti dagli art. 2, comma 4 e 10 bis. Sotto il profilo procedimentale il regolamento 300/1992 e succ. modifiche prevede che alla domanda del richiedente debba essere allegata una dichiarazione che indichi la sussistenza dei presupposti, compreso il versamento di eventuali tasse o contributi, e dei requisiti prescritti dalla legge per lo svolgimento dell’attività. In caso di domanda incompleta o irregolare, entro dieci giorni l’amministrazione comunica al privato le cause di incompletezza e di irregolarità e il termine per la formazione del silenzio decorre dal ricevimento della domanda regolare.

SCHEMATIZZANDO:

a)         Silenzio significativo:

1.         silenzio rigetto: dove la legge dispone che il silenzio significhi rifiuto, ad cs. art. 20, 9° comma, D.P.R. n. 380/2001 sui permessi edilizi, esso non assume alcun significato decisorio, per cui l’interessato non può che ricorrere in sede giurisdizionale, per ottenere tutela negli stessi limiti previsti per il silenzio inadempimento;

2.         silenzio assenso: è la legge che dispone che il trascorrere del tempo oltre un certo termine a partire da un atto di iniziativa procedimentale, significhi qualcosa che la legge stessa stabilisce in termini di produzione di effetti giuridici, abbia cioè un significato decisorio;

b)        silenzio inadempimento: inerzia dell’amministrazione (art. 2, comma 5°). Non c’è una legge che conferisce tale facoltà e, una volta scaduto il termine per la conclusione del procedimento, ed entro un anno da tale scadenza, come già detto in precedenza, l’interessato può proporre ricorso (vedi azione di accertamento) avverso il silenzio dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 21 bis L. T.A.R., e può chiedere al giudice amministrativo che, accertalo l’obbligo di provvedere (e in alcuni casi la fondatezza della pretesa), stabilisca termini e modalità cui l’amministrazione è vincolata.

Art 21. Disposizioni sanzionatone

1° comma. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l’interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni non è ammessa la conformazione dell’attività a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall’art. 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

2° comma. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell’attività in carenza dell’atto di assenso dell’amministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all’attività ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti o, comunque, in contrasto con la-normativa vigente.

Comma 2 bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se è stato dato inizio, all’attività ai sensi degli articolo 19 e 20 (questo com’è stato aggiunto dal D.L. 35/05, convertito in legge n. 80/05).

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