Il ricorso gerarchico

Già presente negli Stati pre-costituzionali, è stato espressamente previsto con la legge abolitiva del contenzioso amministrativo.

Tale legge prevedeva per le situazioni soggettive diverse dai diritti soggetti un sistema di tutela articolato su 2 livelli:

  • il cittadino assistito da alcune garanzie si poteva rivolgere alla stessa autorità amministrativa che aveva adottato il provvedimento
  • i decreti motivati con i quali l’organo adito si pronunciava su queste vertenze potevano diventare oggetto di ricorso in via gerarchica.

Il legislatore aveva ideato una valida forma di tutela, sia perché permetteva al cittadino di impugnare i provvedimenti lesivi di interessi esclusi dalla tutela del giudice ordinario, sia perché si poteva ottenere quella tutela costitutiva esclusa invece nell’ambito giurisdizionale. Ma tale obiettivo fallì perché i ricorsi gerarchici non erano intesi dalla PA come strumento di tutela dei cittadine, ma come luogo ove tutelare le proprie ragione. Attualmente il ricorso gerarchico è disciplinato dal decreto 199/1971: contro gli atti amministrativi non definitivi è ammesso ricorso in unica istanza all’organo sovraordinato, per motivi di legittimità e di merito, da parte di chi vi abbia interesse, a tutela di diritti soggettivi e di interessi legittimi.

La formula “gerarchico” è stata sostituita con “sovraordinato”, che maggiormente rispecchia la realtà amministrativa. Con “unica istanza” invece si tende a sottolineare il principio costituzionale del buon andamento (economicità dell’azione amministrativa).

Si tratta di una relazione gerarchica di tipo esterno: cioè tra organi, non tra persone. I provvedimenti possono essere impugnati anche per vizi di merito.

 

I rapporti con il ricorso giurisdizionale

La legge istitutiva della IV sezione del Consiglio di Stato ha stabilito che in presenza di un atto non definitivo, il ricorso gerarchico debba precedere necessariamente quello giurisdizionale (ammesso solo per atti definitiva). Nel 1971 è stato sancito il principio della facoltatività della tutela, tuttavia è comunque esclusa la contemporanea pendenza dei 2 giudizi per il principio della prevalenza della tutela giurisdizionale (perché più pregnante). Se più persone sono interessate, il ricorso giurisdizionale presentato da una di queste rende improcedibile quello gerarchico già pendente. La PA deve avvisare il ricorrente in via gerarchica che avrà l’onere di proporre ricorso giurisdizionale, pur non potendo proporre nuovi motivi di censura.

Se prima è proposto il ricorso gerarchico, poi quello giurisdizionale, questo è improcedibile. Se è proposto prima ricorso giurisdizionale, poi quello gerarchico, questo è inammissibile.

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