I poteri dell’autorità di controllo corrispondono alle finalità per le quali il potere è stato attribuito; l’esito (la misura) del controllo deve essere congruente con l’interesse che costituisce la finalità del potere di controllo. Conseguenze:

II potere di controllo può esercitarsi solo nei confronti delle amministrazioni indicate dalla Cost. o dalla legge Se, da un lato, l’ente che non ritenga di dover sottostare al controllo della Corte dei conti può richiedere ad un giudice di accertare le condizioni e i presupposti per la sottoposizione a quei controlli, dall’altro, invece, è la Corte dei conti (e non l’amministrazione che si rifiuti) legittimata a rivendicare il proprio potere di controllo nei confronti di ogni altro potere dello Stato, sollevando conflitto ai sensi dell’art. 134 cost.

Le misure di controllo non possono esorbitare dai limiti della corrispondenza o proporzionalità rispetto all’interesse che costituisce la finalità del potere di controllo, pena la loro illegittimità. Ad esempio, un controllo con esito di relazione ad altra autorità non può irrogare misure punitive nei confronti dei responsabili delle disfunzioni rilevate.

Il regime giuridico degli atti di controllo dipende dalla natura del rapporto di controllo.

– rapporto di subordinazione: l’atto di controllo è un provvedimento che costituisce espressione di un potere di supremazia (gerarchia, direzione, delega) ed è soggetto, perciò, agli ordinari mezzi di impugnazione;

– rapporto di equiordinazione: l’atto di controllo assume una varietà di contenuti (sanzionatori: impugnabili – quelli che incidono sulla potestà amministrativa: conflitti di amministrazione – di natura politica: rimedi contro gli atti)

– rapporto di autonomia-indipendanza: riguarda la CdC.

L’atto di controllo della Corte dei conti, da un lato, non incide direttamente sulle posizioni dei soggetti interessati all’atto amministrativo (che resta nella disponibilità dell’amministrazione), per cui manca un interesse personale e concreto a ricorrere, e, dall’altro, non è un atto della pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 113 cost., poiché promana da un’autorità indipendente dal governo, avente la natura di potere dello Stato. Di conseguenza, contro l’atto di controllo preventivo non è ammessa tutela giurisdizionale.

Le relazioni o i rapporti della Corte dei conti, risultato del controllo successivo, si inseriscono in procedimenti il cui atto conclusivo (la misura) appartiene alla competenza di altri organi. Perciò l’atto di controllo, non partecipando alla funzione amministrativa e in più promanando da un organo ad ausiliarietà costituzionalmente garantita, non è impugnabile davanti ad alcun giudice.

 

 

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