Il potere di ordinanza, esercitatile nelle situazioni di necessità e urgenza, è caratterizzato dal fatto che la legge non predetermina in modo compiuto il contenuto dalla statuizione in cui il potere può concretarsi, oppure ancora consente all’amministrazione stessa di esercitare un potere tipico in presenza di situazioni diverse da quelle previste in via ordinaria o seguendo procedure differenti.

Il potere di ordinanza, il cui esercizio dà luogo alla emanazione delle ordinanze di necessità e urgenza, pare dunque non rispettare il principio di tipicità dei poteri amministrativi che impone la previa individuazione degli elementi essenziali dei poteri a garanzia dei destinatari degli stessi. Le ordinanze in esame sono previste proprio per far fronte a situazioni che non possono essere risolte rispettando il normale ordine delle competenze e i normali poteri.

Tra gli esempi più rilevanti ricordiamo le ordinanze contingibili ed urgenti del sindaco, le ordinanze dell’autorità di pubblica sicurezza, e quelle che possono essere emanate nelle situazioni di emergenze sanitarie o di igiene pubblica.

Le ordinanze ora esaminate vanno distinte dai provvedimenti d’urgenza, atti tipici e nominati suscettibili di essere emanati sul presupposto dell’urgenza, ma che, tuttavia, sono di contenuto predeterminato dal legislatore.

Il termine ordinanza è impiegato per indicare gli ordini.

Poteri di pianificazione e programmazione: la programmazione indica il complesso degli atti mediante i quali l’amministrazione individua le misure coordinate, per intervenire in un dato settore.

Di solito i piani hanno natura normativa e/o di atti a contenuto generale, sicchè non costituiscono esercizio di poteri aventi un’autonoma fisionomia.

La legge caratterizza i procedimenti di programmazione e di pianificazione sotto il profilo procedimentale agli artt. 13, e 24, l. 241/90, non si applica la normativa sulla partecipazione e sul diritto di accesso.

Al fine di conservare alcuni beni immobili che presentano peculiari caratteristiche storiche, ambientali, urbanistiche la legge attribuisce all’amministrazione il potere di sottoporre gli stessi a vincolo amministrativo. Il vincolo è imposto mediante piano. A seguito di tale vincolo , talora accompagnato dalla individuazione di una serie di interventi pubblicistici finalizzati al mantenimento di peculiari caratteristiche degli immobili, si produce una riduzione delle facoltà spettanti ai proprietari : in genere si tratta dell’imposizione degli obblighi di fare o di non fare.

Il vincolo può essere assoluto se impedisce di utilizzare il bene, o relativo.

Taluni vincoli comportano una incisione a titolo particolare sui caratteri fondamentali del bene, così come risultano dal regime posto dall’ordinamento per quella categoria di beni: paradigmatico è l’esempio dei vincoli urbanistici a tempo indeterminato di inedificabilità assoluta o preordinati all’espropriazione che, in ragione della loro indole sostanzialmente ablatoria, svuotando cioè la proprietà del suo contenuto essenziale, debbono essere indennizzati.

 

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