Il procedimento amministrativo è l’insieme di una pluralità di atti che, nonostante la loro eterogeneità ed autonomia, sono preordinati alla produzione di effetti giuridici. Prima della entrata in vigore della legge 241/90 (poi novellata dalla legge n. 15/05) nel nostro ordinamento mancava una disciplina sul procedimento amministrativo. Ciò comportava alla P.A. ampi spazi di discrezionalità nella gestione del procedimento e limitava la partecipazione di tutte le parti interessate alla formazione del provvedimento. La nuova disciplina è stata creata in modo da sposare i principi costituzionali previsti dall’articolo 97, cioè:

a) principio del giusto procedimento;

b) principio di trasparenza;

c) principio di semplificazione;

In particolare il principio del giusto procedimento è quello in virtù del quale l’azione amministrativa deve articolarsi in una serie di adempimenti affinché meglio si possa agire nell’interesse pubblico; inoltre, deve essere esercitata attraverso la partecipazione degli interessati, in funzione della migliore soddisfazione dei loro interessi. Due, in particolare, sono le regole fondamentali in cui si esprime il principio enunciato:

a) avvio formalizzato e necessitato: l’esercizio del potere si esplica con l’apertura del relativo procedimento, per cui è da quel momento che si instaura il rapporto giuridico di diritto pubblico con i soggetti terzi, portatori di interessi legittimi in ordine all’oggetto di cui si tratta; ed è da quel momento che un ufficio (o più uffici) assume su di sé il compito di seguire il procedimento, di predisporre tutti gli adempimenti necessari al fine dell’esercizio del potere. L’organizzazione a cui è attribuito il potere è denominata Amministrazione procedente;

b) necessaria istruttoria: è la seconda regola in base alla quale, aperto il procedimento, devono essere acquistati e valutati dall’Amministrazione procedente tutti gli elementi della situazione reale su cui incide il potere, e quindi’tutti gli interessi pubblici, collettivi, privati che sono in gioco.

Come già accennato, la legge 241/90 è stata modificata. Da un lato, il Legislatore ha modificato precedenti regole sul procedimento amministrativo, dall’altro ha completato la disciplina generale dell’azione amministrativa, regolandone alcuni effetti (validità, efficacia, autotutela), in precedenza affidati all’elaborazione giurisprudenziale.

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