Il deposito del ricorso notificato e la costituzione in giudizio del ricorrente

Nel processo amministrativo l’instaurazione della rapporto tra organo giudicante e parti si realizza con la costituzione in giudizio. Per quanto riguarda il ricorrente, la costituzione si realizza con il deposito, presso la segreteria del giudice adito, dell’originale delle ricorso con la prova delle avvenute notificazioni e della procura del difensore e conferita con atto separato dall’atto del ricorso. Il deposito, da effettuarsi entro 30 giorni dall’ultima notifica, costituisce il momento rispetto al quale va valutata la litispendenza e la perpetuatio jurisdictionis.

 

La costituzione delle parti diverse dal ricorrente

Avviene mediante deposito di una memoria difensiva (il controricorso) 20 giorni dalla data di scadenza del deposito del ricorso.

 

La domanda di fissazione di udienza

Il giudizio prende avvio concreto con il deposito della domanda di fissazione d’udienza ad opera della parte che vi abbia interesse, e quindi di una qualunque delle parti costituite presso l’ufficio giurisdizionale adito. Tale domanda è sempre revocabile dalla parte che l’ha presentata: in tal caso il ricorso viene cancellato dal ruolo e non può essere assunto cognizione se non a seguito della presentazione di una nuova domanda di discussione.

 

L’integrazione del contraddittorio. L’intervento

Nel processo amministrativo l’intervento se ADESIVO (ad adiuvandum o ad opponendum) non è soggetto a termini. L’intervento principale e litisconsortile invece sono ammessi purché in termini di ricorso.

La domanda di intervento deve essere presentata entro 10 giorni prima dell’udienza, da notificarsi come il ricorso, da depositarsi presso la segreteria del TAR entro 20 giorni dall’ultima notificazione (per i giudizi davanti al Consiglio di Stato, il termine prima era di 2 giorni, ma dal 2000 esteso a 10).

Può avere interesse ad intervenire in modo adesivo:

Sia chi dall’annullamento dell’atto può ricevere un vantaggio indiretto

Sia colui che dall’atto impugnato possa prevedere un danno solo eventuale

IN ogni caso con l’intervento adesivo non si può estendere il thema decidendum oltre il limite di ciò che è stato già fissato dal ricorrente con il ricorso principale.

Inoltre va notificato a tutte le parti e alla PA, anche se non costituita. Deve essere poi depositata entro 20 giorni. Nel giudizio d’appello possono partecipare tutti quelli che hanno preso parte al primo grado, e coloro che ritengono di essere in qualche modo pregiudicati dalla sentenza. Non può partecipare invece chi non ha impugnato (o proposto ricorso in primo grado come cointeressati) perché decaduti dai termini (si è prestata acquiescenza).

 

Il ricorso incidentale

Strumento offerto al contro interessato intimato per impugnare l’atto in quella parte che non è stata impugnata dal ricorrente, ed eventualmente per motivi diversi. E’:

Consentito solo ai contro interessati e non alla PA (se riconosce che il proprio atto è illegittimo, lo può annullare, non impugnarlo)

Proponibile solo nei confronti dell’atto già impugnato con ricorso principale Non è proponibile dal ricorrente principale

Accessorio rispetto al ricorso principale. Se questo è irricevibile o inammissibile, lo sarà anche quello incidentale (inefficace)

Le dottrine più recenti propendono per estendere la possibilità di proporre il ricorso incidentale ai contro interessati sia formali che sostanziali.

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