Costituzione in giudizio

La costituzione in giudizio del ricorrente si attua mediante il deposito del ricorso presso la segreteria del TAR. Entro venti giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, ossia entro cinquanta giorni dall’ultima notifica del ricorso, l’Amministrazione resistenze e i controinteressati che hanno ricevuto la notifica del ricorso possono costituirsi in giudizio, depositando una memoria con le loro difese e istanze istruttorie (c.d. controricorso) e i relativi documenti.

Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso i controinteressati possono proporre ricorso incidentale, il quale deve essere notificato alle parti entro sessanta giorni.

I termini per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente non sono perentori: la costituzione di esse può intervenire fino all’udienza di discussione del ricorso, è invece perentorio il termine per il ricorso incidentale.

Indipendentemente dalla sua costituzione in giudizio, l’Amministrazione è tenuta a depositare in giudizio, entro sessanta giorni dal termine per il deposito del ricorso, “l’eventuale provvedimento impugnato, nonché gli atti e i documenti in base ai quali è stato emanato, quelli in essa citati e quelli che l’Amministrazione ritiene utili in giudizio”. La legge intende, a tal stregua, accelerare il giudizio, consentendo alle parti di venire a conoscenza degli atti del procedimento amministrativo fin dalla prima fase dello stesso. Se l’Amministrazione non provvede al deposito, il presidente del TAR, o un magistrato da lui delegato, può ordinare anche d’ufficio, l’esibizione degli atti stessi.

 Integrazione del contraddittorio

Una volta instaurato il giudizio, chi ha interesse può intervenire.

L’intervento va proposto con apposito atto, che deve essere notificato alle altre parti e poi depositato presso il TAR avanti al quale pende il giudizio.

Se il ricorso principale non è stato notificato a tutti i controinteressati, ma è stato notificato ad almeno uno di essi, il giudice amministrativo deve ordinare l’integrazione del contraddittorio, fissando un termine (perentorio) ed eventualmente le modalità per la notifica del ricorso da parte del ricorrente agli altri controinteressati.

Perché il ricorso possa essere deciso è però necessario, di regola, che sia richiesta, con apposita istanza, la discussione del ricorso stesso. In difetto di questa istanza scaduto il termine di due anni dal deposito del ricorso quest’ultimo cade in perenzione: di conseguenza la sua presentazione perde ogni effetto, travolgendo anche eventuali provvedimenti cautelari ottenuti nel frattempo, e il giudizio si estingue.

 

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