– Con la legge 1034/1971, è stata data completa attuazione all’art. 125 Cost., comma 2, laddove si afferma che “Nella regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado secondo l’ordinamento stabilito dalla legge della Repubblica”.

– In ogni capoluogo di regione è stato istituito un Tribunale amministrativo regionale, articolato in un’unica Sezione.

– La legge individua, inoltre, le regioni presso le quali è possibile attivare le Sezioni distaccate; ad esempio il TAR Lazio, articolato in 3 sezioni interne, ed una sezione distaccata, quella di Latina.

Composizione: ogni TAR è formato da:

o Presidente;

o Consiglieri (nominati a tempo indeterminato all’esito del superamento di un concorso pubblico); o Primi referendari e secondi referendari.

– Spetta al Presidente

o dirigere i lavori della Prima Sezione, laddove il Tribunale si articoli in più sezioni; o predisporre il calendario delle udienze e la ripartizione delle cause;

o nonché stabilire la composizione dei collegi giudicanti sulla base dei criteri individuati dal Consiglio di Presidenza.

– Un rilievo particolare merita la regione Trentino-Alto Adige, nella quale esercitano le funzioni di giustizia amministrativa di primo grado il TAR Trentino Alto Adige, ed una Sezione distaccata con ordinamento speciale, con sede a Bolzano, che può considerarsi un vero e proprio Tribunale autonomo, al punto che i relativi conflitti di competenza con il TAR Trentino vengono risolti dal CdS.

Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento