I Tribunali sono 166 ed hanno 222 sedi distaccate. Decidono in prima istanza su tutte le cause civili e penali ad eccezione di quelle attribuite alla limitata competenza del giudice di pace. Decidono gli appelli contro le sentenze dei giudici di pace che hanno giurisdizione nel territorio di loro competenza.

L’ambito della competenza territoriale di ciascun tribunale è detto circondario. Le cause sono giudicate da un giudice monocratico o da un collegio di tre magistrati a seconda della materia della causa civile o della gravità del reato. Nell’ambito dei singoli tribunali esistono cinque funzioni giudiziarie di particolare rilievo:

  1. giudice per le indagini preliminari
  2. giudice dell’udienza preliminare
  3. tribunale del riesame
  4. tribunale di sorveglianza
  5. giudice di sorveglianza

Il giudice per le indagini preliminari ha il compito di verificare la legittimità dei comportamenti e delle richieste del pubblico ministero nel corso della fase investigativa, ed in particolare decidere sulle richieste del pm che limitano le libertà personali dell’indagato. Decide inoltre sulle richieste di archiviazione. Le decisioni del giudice per le indagini preliminari possono essere appellate al tribunale del riesame che decide con un collegio composto da tre giudici.

Il giudice dell’udienza preliminare decide sulle richieste del pm concernenti i rinvii a giudizio.

Per i reati più gravi all’interno dei tribunali di medie e grandi dimensioni sono istituite le corti di assise di primo grado che giudicano con un collegio composto da due magistrati togati e da sei giudici popolari. Il loro ambito di competenza territoriale comprende spesso più di un distretto di tribunale.

I tribunali di sorveglianza sono 29 ed operano nell’ambito dei tribunali delle città dove hanno sede le corti d’appello. Hanno come compito principale quello di adottare provvedimenti idonei a personalizzare il trattamento penitenziario e le modalità di esecuzione della pena facilitando i percorsi di risocializzazione dei detenuti. Le decisioni vengono adottate da un collegio misto formato da due magistrati e due esperti. Questi giudici hanno una competenza territoriale superiore a quella del tribunale in cui operano sono presenti in 58 dei 166 tribunali. Esercitano funzioni di natura giurisdizionale in materia di esecuzione della pena e misure restrittive della libertà personale. Gli organici variano da sede a sede.

Le Procure della Repubblica presso i tribunali sono 166. I magistrati del pm dirigono le attività di indagine per l’individuazione degli autori di reati e delle prove a loro carico. Svolgono le indagini sia a seguito di rapporti degli organi di polizia, di denunzie dei cittadini nonché di propria iniziativa quando ritengono che un crimine sia stato commesso.

Nello svolgimento delle attività requirenti formulano le loro richieste al giudice delle indagini preliminari e dell’udienza preliminare, svolgono la funzione di accusa sia nelle udienze penali del tribunale che in quelle del giudice di pace. Anche per il pm presso il tribunale la funzione requirente nel settore civile è molto limitata. Essi hanno la stessa competenza territoriale del tribunale cui sono funzionalmente collegati, mentre nello svolgimento delle attività investigative la loro competenza non ha limiti territoriali.

I Tribunali per i minorenni sono 29 ed hanno competenza in un ambito territoriale che coincide con quello delle corti d’appello o con le sedi distaccate di corte d’appello. Decidono le controversie civili e penali in cui sono coinvolti soggetti di età inferiore ai 18 anni. Decidono anche in materia amministrativa quando si tratta di comportamenti devianti indicativi della necessità di un intervento del giudice minorile per rieducare e tutelare il minore.

Essi, di regola, giudicano con collegi formati da due magistrati togati e da due esperti in discipline utili per la comprensione dei comportamenti giovanili. Gli appelli contro le sentenze del tribunale per i minorenni vengono decisi da un’apposita sezione delle corti d’appello, i cui collegi giudicanti sono composti da tre magistrati togati e due esperti. Anche presso il tribunale per i minorenni esiste il giudice per le indagini preliminari ed il giudice del riesame.

Le procure della Repubblica presso il tribunale per i minorenni sono 29. Il pm per i minorenni svolge funzioni inquirenti e requirenti in tutti i procedimenti riguardanti i minori: penali, civili e amministrativi.

Gli uffici del giudice di pace sono 849 e danno una limitata competenza in materia civile e penale. I giudici di pace sono magistrati onorari nominati dal CSM per la durata di quattro anni e possono ottenere il rinnovo dell’incarico solo per due ulteriori quadrienni. Le dimensioni organizzative degli uffici variano con il variare del numero dei giudici loro assegnati.

Nel 1991 è stata istituita una particolare struttura del pm per coordinare e condurre più efficacemente le investigazioni su reati di mafia. A livello nazionale è stata creata una Direzione nazionale antimafia, detta DNA, che opera presso la procura generale della corte di cassazione. È composta dal procuratore nazionale antimafia ed aventi sostituti procuratori.

Sono state inoltre create 26 Direzioni distrettuali antimafia, dette DDA, che operano solo nell’ambito delle procure della Repubblica situate nelle stesse città ove hanno sede le 26 corti d’appello. Il numero dei sostituti procuratori assegnati alle DDA nell’ambito delle singole procure non è fisso, ma varia a seconda dell’impegno richiesto dalle investigazioni sui crimini di mafia.

Dimensioni e assetto organizzativo degli uffici giudiziari giudicanti e requirenti di merito

Gli organici dei magistrati, le dimensioni e gli assetti organizzativi degli uffici giudiziari variano da sede a sede, comportando una variazione anche delle modalità con cui è organizzato e svolto il lavoro dei magistrati, le possibilità di creare specializzazioni nel lavoro, la natura e complessità dei compiti direttivi e di gestione.

Differenziato e anche il compito è l’ambito di competenze richieste ai magistrati dirigenti al variare delle dimensioni dell’ufficio giudiziario.

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