Le azioni e i riti le azioni proponibili possono essere:

1) azione costitutiva: volta ad annullare l’atto amministrativo produttivo del pregiudizio (o, nella giurisdizione di merito, a riformare lo stesso), ma non produce solo questo effetto. Accanto alla caducazione dell’atto impugnato, si producono sia un effetto ripristinatorio (dato che, operando ex tunc, è come se il provvedimento non sia mai stato adottato), sia un effetto conformativo (poichĂ© l’amministrazione è tenuta ad adeguarsi ai contenuti della sentenza).

2) azione di mero accertamento o dichiarativa, (non è sempre proponibile nel giudizio amministrativo) può essere esperita soltanto in sede di giurisdizione esclusiva, con riguardo a vertenze in materia di diritti soggettivi. Mira ad ottenere il riconoscimento della situazione giuridica soggettiva vantata dal ricorrente.

3) azione di condanna è tesa ad ottenere un ordine del giudice, che imponga al resistente un facere (o un non facere) ovvero il pagamento di una somma di denaro o la consegna di un bene.

L’azione di adempimento NON rientra fra le azioni proponibili nel processo amministrativo, in quanto la legge non prevede che possa chiedersi direttamente al giudice il conseguimento della pretesa non soddisfatta dall’amministrazione.

Il decreto di ingiunzione al pagamento di una somma di denaro è un istituto che è stato definitivamente codificato, per il processo amministrativo. dall’art. 8 legge n. 205/2000, che lo ha ammesso, in sede di giurisdizione esclusiva, a garanzia dei ”diritti soggettivi a natura patrimoniale”. Si applica nel caso in cui un soggetto, che possa provare il suo diritto con una idonea prova scritta, vanti un credito di una somma di danaro o di altre cose fungibili ovvero avanzi il diritto alla consegna di determinati beni mobili.

L’ingiunzione al pagamento di una somma di denaro può essere richiesta sia autonomamente sia in pendenza di giudizio. Nel primo caso, si ottiene dal presidente del Tar, che si pronuncia con decreto ingiuntivo; contro tale atto può essere presentata opposizione, entro il termine stabilito nello stesso decreto. Nel secondo caso, la medesima ingiunzione può essere domandata al giudice del giudizio principale: il collegio, riunito in camera di consiglio, previa convocazione delle parti, decide con ordinanza provvisoriamente esecutiva.

 

 

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