Considerazioni introduttive

Istituti di protezione dei cittadini nei confronti di un provvedimento della PA. Sono proposti dinnanzi all’autorità amministrativa e sono decisi con atto amministrativo.

La PA attraverso tale funzione non svolge né una funzione giurisdizionale (anche se le caratteristiche sono simili), né di controllo (perché è su istanza di parte), ma un’attività amministrativa di secondo grado (perché ha ad oggetto un provvedimento amministrativo già esistente).

La PA decide in contraddittorio con le parti la controversia che è concreta, attuale e originata da un atto amministrativo già adottato dalla PA. Il riesame inizia con la domanda del diretto interessato. La PA chiamata a decidere ha discrezionalità assai limitata, in quando tempo sottostare al principio del dispositivo (questo perché i ricorsi amministrativi sono comunque rimedi giuridici).

Quadro normativo 

I ricorsi amministrativi (a differenza di quelli giurisdizionali) non hanno garanzie costituzionali (le hanno solo il ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia e al Capo dello Stato). Se è vero che in Costituzione non vi sono richiami ai ricorsi amministrativi, tuttavia emerge l’esigenza di un modello di PA che assicuri anche tutela giurisdizionale. La legislazione degli anni ’70 ha tentato di affermare nuovi modelli di PA. La legge istitutiva dei TAR, ad esempio, ha previsto l’unificazione in un’unica istanza del ricorso gerarchico, la piena facoltatività tra ricorsi ordinari e giurisdizionali, e l’espressa previsione e disciplina dei ricorsi gerarchici impropri.

Il recupero dei ricorsi amministrativi risponde all’esigenza non solo di assicurare ai cittadini una tutela veloce e poco costosa nei confronti della PA, ma soprattutto estesa al merito. Tuttavia i ricorsi sono in crisi perché la PA storicamente non è veloce, non sa rimettere in discussione le precedenti valutazioni e non è imparziale.

 

Tipologia dei ricorsi, forma e contenuto

Il decreto del 1971 ha mantenuto:

  • Il ricorso gerarchico proprio
  • Il ricorso gerarchico improprio
  • Il ricorso in opposizione
  • Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Distinzioni tra ricorsi:

-Ordinari:

ammessi nei confronti di atti non definitivi (ricorso gerarchico proprio e improprio, ricorso in opposizione)

  • Straordinari:

Solo nei confronti di un atto definitivo (ricorso straordinario al Presidente della Repubblica) Entrambi sia per diritti soggettivi che per interessi legittimi

  • Rinnovatori:

la questione è devoluta all’autorità che deve decidere il ricorso che sostituendosi all’autorità emanante (quindi deve esservi competenza) oltre che annullare potrà, solo su istanza del richiedente, modificare o sostituire l’atto (ricorso gerarchico proprio ed eccezionalmente quello improprio, ricorso in opposizione)

  • Eliminatori:

in caso di esito positivo tali rimedi comportano l’annullamento dell’atto impugnato con divieto di riformarlo (ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e ricorso gerarchico improprio)

  • Impugnatori:

hanno ad oggetto sempre un provvedimento del quale si chiede l’eliminazione o la riforma

  • Non impugnatori:

finalizzati a risolvere una controversia in settori in cui è in qualunque modo coinvolta la PA. Riguardano di solito diritti soggettivi, e i rimedi sono tassativi e decisi da un organo terzo.

  • Solo per vizi di legittimità:

Ricorso straordinario al Capo dello Stato

  • Anche per vizi di merito:

ampiezza dei poteri di cognizione dell’autorità che decide. Si tratta dell’unico modo offerto al cittadino per sollevare davanti alla PA anche questioni di opportunità (ricorso gerarchico proprio e per opposizione) Tutti i ricorsi sono da redigere in forma scritta, pena nullità.

Il ricorso inoltre deve contenere tutti gli elementi richiesti. Non è necessario il patrocinio di un avvocato.

 

Lascia un commento